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Privacy e dati pubblici

PRIVACY: Reato nel trattamento di dati pubblici (09/06/2005)

Non integra il reato di illecito trattamento di dati personali la condotta di colui che al fine di procurare un danno e senza il consenso della persona interessata ha reiteratamente comunicato ad un provider dati quali le generalità, l’indirizzo di posta elettronica, i recapiti telefonici e il numero di codice fiscale di un soggetto, aprendo a suo nome un dominio internet e due indirizzi di posta elettronica ed iscrivendolo ad un sito di messaggeria erotica, in quanto detti dati provenienti da pubblici registri o elenchi non sono stati esposti alla pubblica consultazione, ma solo consegnati ad un imprenditore privato fornitore del servizio richiesto. Lo afferma la Cassazione sezione penale sulla base dell’interpretazione del dettato dell’art. 5, terzo comma, del D.Lgs. n. 196/2003 che prevede che il trattamento (e quindi la comunicazione) di dati personali effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione delle disposizioni del testo unico solo se i dati sono destinati alla comunicazione o alla diffusione. E quindi quando si tratta di persona fisica che effettua il trattamento per fini esclusivamente personali, il soggetto è tenuto a rispettare le disposizione del testo unico, ivi comprese qulelle in tema di obbligo consenso dell’interessato per il trattamento e quelle in tema obbligo di notificazione, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla comunicazione sistematica ed alla diffusione.

Scarica la sentenza (.pdf 478kb)

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