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Privacy dei dati personali

PRIVACY: Basta proroghe / Regole certe per le multinazionali (13/06/2005)

Basta con le proroghe in materia di privacy

E’ necessario porre un freno alle deroghe concesse alla pubblica amministrazione, che è in un notevole nell’applicazione delle regole sulla riservatezza e continua a usufruire di sistematici rinvii.

Francesco Pizzetti, neo-presidente del Garante della privacy, di fronte alla commissione Affari costituzionali del Senato. ha sottolineato la mancata consultazione dell’Authority, da parte del Governo, in relazione a provvedimenti che riguardano la tutela dei dati personali e ha annunciato l’arrivo, entro la fine dell’anno, del codice deontologico sulla riservatezza in Internet.

Gli uffici pubblici, hanno l’errata convinzione che l’interesse dei privati soccomba di fronte all’interesse pubblico. Questo è uno dei motivi, secondo Pizzetti, che hanno portato la pubblica amministrazione a disinteressarsi della normativa sulla privacy. Le proroghe hanno inoltre contribuito a rinforzare questo atteggiamento rendendo la situazione inaccettabile. «Ulteriori proroghe che ritardassero ancora la piena attuazione del Codice— ha affermato Pizzetti— renderebbero non tollerabile la situazione di disparità, che oggi già sussiste fra soggetti privati e soggetti pubblici che spesso operano nei medesimi settori».

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Flussi transfrontalieri di dati personali all’interno delle imprese multinazionali

Con due provvedimenti, i Garanti UE, hanno finalmente dettato regole certe per ottenere l’autorizzazione all’impiego delle c.d. “norme vincolanti d’impresa” per le società multinazionali che trasferiscono dati verso Paesi terzi non adeguati.

In pratica, la multinazionale che intenda trasferire dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea ed il cui ordinamento non è in grado di assicurare agli interessati un pari livello di protezione rispetto a quello offerto dal Paese di provenienza, deve dotarsi di un pacchetto di norme di autoregolamentazione che ciascuna impresa del gruppo si impegna a rispettare.

La validità di tali norme dipende dall’esito positivo di una particolare procedura di controllo che si articola in tre fasi:

1. designazione da parte della società multinazionale – sulla base di parametri predefiniti dagli stessi Garanti UE – di una Autorità leader, scelta fra quelle dei Paesi UE da cui verranno trasferiti i dati, di modo che il gruppo possa dialogare con un unico interlocutore che riferirà circa i commenti e le osservazioni delle altre autorità UE interessate al procedimento, ai fini della stesura di una bozza di “norme vincolanti d’impresa”;

2. valutazione congiunta di tutte le autorità della bozza elaborata;

3. adozione del provvedimento di autorizzazione all’impiego delle norme in caso di loro accettazione.

E’ evidente che la ratio dei due provvedimenti è quella di prevedere un iter semplificato capace di evitare la presentazione di tante richieste di autorizzazione quanti sono gli Stati membri da cui le informazioni dovranno partire. Inoltre, essi sono attuativi della regola generale di cui all’art. 45 del Codice secondo cui, salvi i casi di trasferimento dati espressamente consentiti, è vietato il trasferimento verso Paesi terzi che non siano in grado di assicurare un livello di protezione adeguato.

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