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PRIVACY: Studenti e giornalisti (17/06/2005)

Tabelloni scolastici

In riferimento alla notizia relativa all’iniziativa di alcuni presidi degli istituti superiori di Cremona, dove sono stati affissi cartelli in cui si fa divieto di fotografare gli esiti finali degli allievi, l’ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali precisa che nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile.

Inoltre, i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l’etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi.


Giornalismo: Codice della privacy e segreto professionale

Il Garante, nell’esame di un ricorso, tutela la fonte della notizia.

Se il cittadino chiede ad una testata giornalistica informazioni sulla provenienza dei dati personali che lo riguardano riportati in un articolo, il giornalista ha il diritto di mantenere riservata la sua fonte. Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha confermato la norme poste a tutela del segreto professionale che permettono ai giornalisti di mantenere segreta la fonte fiduciaria di una notizia.

L’importante principio a tutela della libera manifestazione del pensiero, è stato riaffermato in un provvedimento con il quale il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha affrontato il caso di un imprenditore che intendeva conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardavano pubblicati su un quotidiano locale, ovvero la fonte dalla quale la giornalista aveva ottenuto informazioni sul suo conto. Nell’articolo di cronaca si dava notizia di una pesante intimidazione subita dall’imprenditore nella località dove egli attualmente risiede. Essendo stato rivelato il nome della città, a parere dell’interessato, sottoposto a scorta per aver denunciato precedenti episodi di estorsione, si era messa a repentaglio la sua incolumità, nonché quella dei familiari e del personale di sicurezza. L’imprenditore ha, quindi, inoltrato alla testata giornalistica, in conformità al Codice, l’istanza volta a conoscere la fonte della notizia. A seguito del rifiuto opposto dalla giornalista, la quale ha invocato il rispetto del segreto professionale, l’editore non ha fornito le informazioni all’interessato, che si è quindi rivolto al Garante. Chiamato dal Garante a motivare il proprio comportamento, l’editore del quotidiano ha ribadito il rifiuto affermando che la testata aveva pubblicato i dati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e sottolineando che nell’articolo non si faceva comunque riferimento a dati personali dell’imprenditore, essendo stata indicata solo la città dove era accaduto l’evento.

Nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, il Garante ha applicato l’art. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte dell’interessato di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano, consente al singolo giornalista di tutelare la fonte di notizie delle quali occorre garantire il carattere fiduciario.

(Fonte www.garanteprivacy.it)

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