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PRIVACY: Foto segnaletiche - Antiriciclaggio
(21/06/2005)
Foto segnaletiche e dignità della persona Un sentenza del tribunale di Milano conferma la decisione del Garante Il tribunale di Milano dà ragione al Garante e stabilisce che non si possono pubblicare le foto segnaletiche per soddisfare la curiosità del pubblico, ma devono esserci specifiche esigenze di giustizia e di polizia. Con una sentenza di cui si sono apprese di recente le motivazioni, il tribunale ha respinto il ricorso di un noto quotidiano nazionale contro un provvedimento del Garante che aveva ordinato al giornale di non pubblicare più le foto segnaletiche di alcune persone arrestate nel corso di un’indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma nel novembre del 2003. Tra le foto pubblicate vi era anche quella di una nota attrice italiana. Nel provvedimento il Garante - in linea con un proprio consolidato orientamento - affermava che la pubblicazione delle foto segnaletiche, avvenuta senza che ricorressero i necessari fini di giustizia e di polizia, configurava una violazione di legge con grave pregiudizio per la dignità delle persone coinvolte. Nell’accogliere la tesi del Garante, il tribunale ha riconosciuto l’insussistenza dei presupposti che legittimano la pubblicazioni delle immagini diffuse dal quotidiano. Ha precisato, inoltre, che le foto segnaletiche sono idonee di per sé a rivelare lo stato di detenzione, enfatizzando visivamente la notizia della misura restrittiva della libertà personale. Ciò comporta una grave lesione della dignità della persona, anche di quella arrestata o carcerata, il cui rispetto è invece riconosciuto dal Codice deontologico dei giornalisti.
Con riguardo alla fotografia dell’attrice, il tribunale ha osservato inoltre che la sua pubblicazione era da considerarsi eccedente, rispondente ad una "meno nobile curiosità del pubblico" piuttosto che ad una reale esigenza informativa; ciò ove si consideri anche che tale immagine rivelava una notevole alterazione dello stato fisico dell’artista rispetto al periodo migliore della sua carriera.
La sentenza si pone in linea di continuità con un’altra pronuncia del Tribunale (26 giugno 2003) e, da ultimo, con l’orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo 11 gennaio 2005, decisione n. 50774/99).
Norme antiriciclaggio e garanzie per le persone Informazioni agli interessati sull’uso dei dati e archivio "dedicato" Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie d’arte e case d’asta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12500 euro e devono informarli sull’uso che verrà fatto di questi dati. Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.).
È quanto chiede il Garante in un parere, di cui è relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero dell’economia e delle finanze. Il ministero aveva posto all’attenzione del Garante tre schemi di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. Proprio l’ampliamento della normativa ad attività e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha indotto il Garante a sottolineare l’esigenza di attuare gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. Il Garante richiama in particolare l’attenzione sulle cautele da adottare nell’acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.
Il Garante invita, inoltre, il Ministero a rivedere alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, che paiono in contrasto con la prevista adozione di un archivio "unico" da parte dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi "antiriciclaggio" allo scopo di facilitare la conservazione e i controlli. Per la tenuta e la gestione di tale archivio "unico" le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di "centri di servizio" esterni: in questa ipotesi, però, il Garante raccomanda che le informazioni vengano conservate separate per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza. In merito, infine, alla segnalazione di operazioni sospette all’Ufficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il Garante chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per operazione, poiché l’attuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate.
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