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Televisione - immagini e privacy

PRIVACY: Immagini di repertorio (21/07/2005)

Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv

Viene ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva. Quelle immagini, che la ritraevano mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, vengono ritrasmesse a distanza di 16 anni. La donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, vede lesa la sua reputazione e dignità. E il Garante le dà ragione.

Nell’affrontare il caso, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l’Autorità ha stabilito che esiste per l’interessata il diritto di non essere più ricordata pubblicamente, a distanza di molti anni, per quell’episodio della sua vita. La riproposizione di un delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo - ha spiegato il Garante - anche in relazione al proprio diritto dall’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell’essenzialità dell’informazione trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.

Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso della trasmissione Rai "Un giorno in pretura", nel 1988, e ritrasmesse nel 2004.

Nel suo provvedimento l’Autorità ha richiamato per l’interessata il cosiddetto "diritto all’oblio" e ha osservato che le riprese effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai, consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna. Esse ritraggono una persona che era già adulta all’epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo. Le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall’interessata, non rispettano, inoltre, il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico poiché si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati. L’utilizzazione delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l’adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna.

L’Autorità ha così imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini.

"Giornali e tv - afferma Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento - non hanno il diritto di bloccare l’identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto, come in questo caso, se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti. La questione del cosiddetto "diritto all’oblio" - sottolinea Paissan - è particolarmente rilevante in Internet (v. anche Newsletter 21 - 27 marzo 2005, dove con i motori di ricerca posso riportare a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po’ di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca".

Leggi il provvedimento del Garante

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