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PRIVACY: Il caso Genoa (09/08/2005)

Si è concluso con una decisione di non luogo a provvedere l’esame della segnalazione presentata da Massimo Borgobello, connessa alla cosiddetta vicenda del Genoa calcio.

Il Garante, composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiraravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato, ha ritenuto che in base alle risultanze e attestazioni acquisite nel corso dell’istruttoria non emergono, allo stato degli atti, elementi per adottare un provvedimento inibitorio dell’ulteriore trattamento dei dati personali relativi al Borgobello.

La segnalazione di Borgobello riguardava la contestata comunicazione di alcuni atti che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ha inviato alla Federazione italiana giuoco calcio per presunti episodi di illecito sportivo, permettendo l’acquisizione di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali che, a dire dell’interessato, avrebbero riportato brani di conversazioni che lo stesso riteneva attinenti esclusivamente alla propria sfera privata, e quindi non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi della giustizia sportiva.

Il Garante ha osservato innanzitutto che il materiale probatorio, contenente anche le trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, poteva essere lecitamente richiesto dalla FIGC alla Procura di Genova, la quale ha trasmesso alla Federazione stralci delle trascrizioni e dei brogliacci relativi ai fatti oggetto d’indagine dai quali sono state omesse le parti di conversazioni di natura strettamente privata.

In merito poi al materiale probatorio acquisito e in particolare alla trascrizione della intercettazione ambientale di cui si è specificamente contestata l’utilizzazione, la Federazione ha dichiarato di aver preso in esame solo la parte riguardante l’evento sportivo e di aver cassato e non utilizzato le parti di natura privata. Mentre risulta già integralmente espunto ogni riferimento ritenuto privato nella relazione conclusiva e negli allegati che l’Ufficio indagini ha trasmesso il 12 luglio 2005 alla Procura federale della Federazione.

Scarica la decisione del Garante (.pdf 49kb)

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