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PRIVACY: Telecomunicazioni
(02/12/2005)
L’abbonato o il titolare di una carta prepagata può conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, sms e mms compresi, solo se dimostra che queste informazioni sono indispensabili per tutelare i propri diritti in sede penale in quanto la loro mancata conoscenza determinerebbe un danno effettivo e concreto al diritto di difesa. I dati conosciuti in questo modo non possono essere utilizzati per altri scopi.
Lo ha chiarito il Garante in un provvedimento di carattere generale con il quale ha indicato ai gestori telefonici le misure da adottare in caso di richieste di accesso relative alle comunicazioni telefoniche "entranti". I dati concernenti le chiamate ricevute sul proprio apparecchio di telefonia fissa o mobile pongono delicate implicazioni per la riservatezza delle persone cui si riferiscono. Oltre a riguardare gli abbonati o i titolari di una carta prepagata, le telefonate in entrata possono infatti coinvolgere anche altri soggetti, come familiari, amici, membri di una comunità, dipendenti. Il Garante ha chiarito quindi che la richiesta di conoscere dati sulle telefonate già ricevute è legittima solo se corredata da una motivazione in cui sia specificata l’intenzione di utilizzare i dati nell’ambito di un procedimento penale. Sono escluse quindi richieste di accesso ai dati per controversie civili e di volontaria giurisdizione. Dal mancato accesso deve derivare, poi, un "pregiudizio effettivo e concreto" allo svolgimento delle indagini difensive: i dati non possono essere richiesti perché semplicemente "utili". Al gestore del servizio, che non necessita di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per comunicare i dati, spetta l’obbligo di accertare con scrupolo l’identità e la legittimazione del richiedente e fornire un riscontro, anche se negativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In ogni caso da parte del gestore potranno essere comunicati solo alcuni dati relativi alle telefonate in ingresso: numero del chiamante, data, ora di inizio e tipologia della comunicazione, durata.
Il fornitore deve, inoltre, farsi rilasciare una dichiarazione, scritta personalmente dall’interessato o dall’avvocato cui ha conferito mandato, in cui si attesti la veridicità di quanto prospettato e si manifesti l’impegno a non utilizzare i dati per altre finalità. Scarica il provvedimento del Garante (.pdf 70kb) Richiedi un preventivo on-line per l'adeguamento al Codice Unico Privacy, è gratuito
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