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Privacy e Comuni e Province autonome

PRIVACY: Regioni e Province autonome (28/02/2006)

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Conferenza dei Presidenti dell’assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome. L’adozione di propri regolamenti, conformi allo schema tipo approvato e alle indicazioni fornite dal Garante, permetterà alle regioni e alle province autonome di poter trattare lecitamente informazioni delicate come l’etnia, le convinzioni religiose, l’appartenenza politica e sindacale, la salute, la vita sessuale. A questo schema tipo potranno far riferimento le regioni e le province autonome interessate per elaborare il proprio regolamento senza la necessità di ottenere singolarmente un parere dell’Autorità. Parere invece necessario nel caso si apportino modifiche sostanziali o si introducano operazioni non considerate nello schema approvato. Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici per poter raccogliere, utilizzare, conservare dati sensibili e giudiziari indispensabili per le loro attività istituzionali debbano adottare specifici regolamenti con i quali vengono individuati e resi noti ai cittadini i dati che vengono trattati e per quali scopi. I regolamenti contengono una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti.

Nell’approvare lo schema tipo di regolamento il Garante ha richiesto alcune integrazioni e ha stabilito, tra l’altro, che regioni e province specifichino nel dettaglio normativa e finalità perseguite nelle comunicazioni di dati attinenti al rapporto di lavoro del personale (così come devono individuare i casi di comunicazioni a compagnie assicurative di dati sanitari di consiglieri e assessori regionali). Nello schema vanno inoltre introdotte misure necessarie per verificare la liceità della eventuale diffusione di dati sensibili, come l’adesione ad associazioni religiose, filosofiche, sindacali o politiche dei consiglieri nell’ambito della verifica dell’elettorato passivo e dei requisiti per l’esercizio del mandato, ammessa solo se indispensabile. Analoghe cautele vanno osservate per evitare la diffusione di dati sulla salute attraverso la registrazione dei lavori del consiglio e la loro diffusione televisiva o on line.

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