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Regime de minimis

FINANZIAMENTI: Tutti i bandi a regime de minimis (28/03/2006)

La Commissione Europea ha sottoposto al parere dei Governi un Progetto di regolamento che prevede l’aumento degli aiuti concedibili attraverso la regola de minimis da 100 mila a 150 mila euro in tre anni. Tale aumento, secondo la Commissione non incide sugli scambi tra stati membri e perciò non falsa la concorrenza.

Il Nuovo Regolamento, superate tutte le fasi di consultazione previste, si applicherà a partire dal 1º gennaio 2007 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2013.

L’attuale Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) stabilisce che Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione Europea.

Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa (a meno di una applicazione dei c.d. regolamenti di esenzione per varie categorie di aiuti, quali P.M.I., ricerca e sviluppo, formazione ecc.). Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 69/2001.

Attualmente l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 100.000 euro. Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione.

L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 100.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni precedenti, risulterà l’importo massimo concedibile a quell’impresa in un determinato momento in base allo stesso regime.

Restano in ogni caso esclusi dall’applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore dei trasporti o alle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all’allegato I del trattato CE.

La Commissione, nelle premesse della nuova normativa sottoposta all’approvazione degli Stati membri e che sarà inviata a tutte le parti interessate per la necessaria consultazione, ha dichiarato che sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 e onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni attualmente in vigore e prevedere la sostituzione del Regolamento.

Al punto 5 delle premesse della bozza del nuovo regolamento si afferma che “In base all’esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell’arco di tre anni, la soglia di 150 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato.

Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da qualsiasi autorità o da qualsiasi organismo statale dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse comunitarie”.

Al punto 7) si afferma, tra l’altro, che “A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale “de minimis”, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma “de minimis”, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo”.

Al punto 8) si ribadisce che “La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” siano conformi alle condizioni prestabilite.

In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” al medesimo beneficiario non ecceda nel triennio il massimale di 150000 EUR. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura “de minimis” dell’aiuto facendo riferimento al presente regolamento, ottengano dall’impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti “de minimis” da essa ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari e controllino accuratamente che il nuovo aiuto “de minimis” non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale”.


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