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FINANZIAMENTI: Legge 488/92 artigiani (05/05/2006)

Soggetti beneficiari
Le agevolazioni della 488-Artigianato sono applicabili a favore delle imprese artigiane che realizzano investimenti nell’ambito di proprie unità produttive ubicate nella aree depresse. Per unità produttiva si intende una struttura dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Per aree depresse si intendono quelle individuate dalla Commissione Europea quale zone in ritardo di sviluppo – aree Obiettivo 1 (Regioni del Mezzogiorno) e zone in declino industriale – aree Obiettivo 2 (vari comuni del Centro-Nord) e aree fuori Obiettivo conderoga o a sostegno transitorio.

Limiti dell’investimento
Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili comprese tra un minimo di 100.000 euro ed un massimo di 1.500.000,00 euro. Per investimenti superiori l’impresa dovrà presentare domanda a valere sui bandi della legge 488/92 settore "industria".

Spese ammissibili e relativi divieti
Le spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni sono dettagliatamente elencate al punto 3.2 della circolare ministeriale. Tra le più significative vi sono:
− progettazioni, direzioni lavori, oneri di concessione, prestazioni per ottenere le certificazioni di qualità (il tutto con il limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile), nonché le spese di istruttoria per la delibera del finanziamento, eventuali perizie e costi connessi alla stipula dei finanziamenti;
− acquisto suolo (con il limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile) e sue sistemazioni;
− acquisto o costruzione immobili, opere murarie e assimilate;
− macchinari, impianti ed attrezzature (a condizione che siano nuovi di fabbrica);
− programmi informatici, brevetti;
− acquisto del solo immobile aziendale, qualora l’impresa conduca la propria attività in locali in fitto.
Non sono invece consentite:
− titoli di spesa inferiori ad euro 500;
− spese realizzate con il contratto "chiavi in mano";
− spese per l’acquisto di terreni, immobili o brevetti per la parte di proprietà dei soci dell’impresa richiedente le agevolazioni (nel caso di soci persone fisiche il divieto è esteso ai beni di proprietà del coniuge o affini dei soci stessi entro il terzo grado);
− spese relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone;
Tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate non potranno essere distolte dall’uso prima di 5 anni dalla relativa entrata in funzione.

Tipologia dell’investimento
La tipologia del programma da agevolare può riguardare:
− NUOVO IMPIANTO: realizzazione di un nuovo insediamento produttivo autonomo
− AMPLIAMENTO: aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti o la realizzazione di nuovi prodotti;
− AMMODERNAMENTO: innovazioni finalizzate all’aumento della produttività e/o miglioramento condizioni ecologiche ovvero razionalizzazione dei processi
produttivi, rinnovo e aggiornamento tecnologico;
− RICONVERSIONE: sostituzione dei prodotti esistenti con nuove produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi;
− RIATTIVAZIONE: ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi da almeno 2 anni TRASFERIMENTO: diversa localizzazione degli impianti a seguito di decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica.
Le tipologie del programma sono meglio precisate al punto 3.1 della circolare ministeriale.

Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono essere già iscritte all’Albo delle imprese artigiane e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né di amministrazione controllata.
Possono presentare domanda anche le nuove iniziative limitatamente alle ditte individuali non ancora iscritte all’Albo purché titolari di partita Iva ma dovranno obbligatoriamente iscriversi a fine investimento.

Attività e dimensione dell’impresa
L’agevolazione si applica a favore di imprese artigiane che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore con le limitazioni indicate nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 1 febbraio 2006.
Devono inoltre essere classificate come imprese di piccola dimensione secondo la disciplina comunitaria in materia. In base alla normativa vigente è definita piccola impresa, per tutte le attività ammissibili quella che:
1. ha meno di 50 dipendenti;
2. ha un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
3. è in possesso del requisito di indipendenza, non è cioè controllata da impresa di dimensioni maggiori.

Entità del contributo
Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale sulla base delle spese ammissibili ed un finanziamento a tasso agevolato (0,50%) concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Detto finanziamento deve essere abbinato necessariamente ad un altro finanziamento bancario, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quello agevolato.
Le misure del contributo e dell’entità del finanziamento variano in ragione della ubicazione dell’investimento
L’impresa, però, per ottenere un maggior punteggio, può richiedere una percentuale più bassa del contributo in conto capitale ottenendo così la possibilità di incrementare, sia il finanziamento agevolato che quello ordinario, dell’importo della riduzione stessa, fermo restando che l’ammontare del contributo in conto capitale e la somma dei finanziamenti agevolato e ordinario non può superare l’importo degli investimenti ammissibili.
Per i programmi che prevedono investimenti mediante locazione finanziaria, il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato sono erogati direttamente alla società di leasing che provvederà a trasferire le agevolazioni all’impresa.
Il contributo non è cumulabile con altre tipologie di aiuti previsti da norme statali, regionali, comunitarie o comunque erogati da enti o istituzioni pubbliche, ad accezione di quelli concessi con la regola "de minimis".

Indicatori
Nella 488-Artigianato gli indicatori che determinano la posizione del programma nella graduatoria sono tre:
1. Rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale e la misura richiesta: cioè meno contributo si chiede in percentuale più punti si acquisiscono.
2. Rapporto tra le spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale delle spese ammissibili del programma: vengono cioè privilegiati gli investimenti in mezzi produttivi rispetto a quelli di natura immobiliare
3. Punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali: sono i punti assegnati in base alle scelte regionali, approvate dal Ministero, con riferimento ai settori di attività, al territorio o alla tipologia dell’investimento.
Il valore degli indicatori viene incrementato del 1% qualora l’impresa abbia già aderito ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e abbia già ottenuto la relativa certificazione.

Disponibilità dell’immobile
Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il soggetto richiedente deve avere la piena disponibilità legale del suolo o degli immobili interessati dal programma di investimenti e gli stessi devono essere già rispondenti alle norme urbanistiche e di destinazione d’uso. La norma è vincolante perché ha l’obiettivo di rendere immediatamente "cantierabili" i progetti presentati.
Per disponibilità legale si intende un titolo (proprietà, contratto di affitto, di comodato, preliminare di vendita, diritto reale di godimento, atto formale di assegnazione, concessione demaniale) registrato entro i termini di chiusura del bando.
Lo strumento urbanistico vigente, inoltre, deve prevedere la corretta destinazione d’uso e consentire l’immediato inizio dei lavori.

Tempi per la realizzazione dell’investimento
Il programma deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni. Tale termine, su richiesta dell’impresa da formulare ad Artigiancassa almeno 4 mesi prima della scadenza, può essere prorogato di non oltre 6 mesi per cause di forza maggiore da accertare. E’ definita concessione provvisoria, perché soggetta a possibili variazioni, la disposizione emanata dai Comitati Tecnici Regionali istituiti presso le Sedi Regionali di Artigiancassa, subito dopo la formazione delle graduatorie. La concessione diverrà definitiva solo dopo gli accertamenti previsti a seguito
dell’ultimazione del programma. Oltre al termine temporale dei 24 mesi concesso per l’ultimazione del programma, sono previste ulteriori scadenze intermedie che, se non rispettate, possono dar luogo alla revoca delle agevolazioni. L’impresa, cioè, entro 90 giorni dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria deve stipulare il contratto di finanziamento, ed entro 18 mesi dalla data della disposizione deve dimostrare di aver sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell’IVA, in misura almeno pari al 50% del totale dell’investimento approvato.

Presentazione delle domande
Secondo quanto indicato nel DM del 7 aprile 2006, le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 1° giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale sono approvate dalla Regioni e dalle Province autonome.
Le domande devono essere necessariamente indirizzate ad Artigiancassa qualora il programma preveda solo spese sostenute dall’impresa richiedente o ad uno degli istituti collaboratori (società di leasing) convenzionati con Artigiancassa qualora il programma preveda, in tutto o in parte, l’acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
La documentazione deve essere presentata a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Il modulo di domanda può essere inviato separatamente o unitamente a tutta la documentazione prevista. Nel caso di invio separato, la restante documentazione dovrà essere trasmessa entro la data di chiusura del bando con le stesse modalità.

Inforazioni:
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