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EU

Aiuti di stato (26/05/2006)

Aiuti di Stato: la Commissione avvia un’indagine sugli incentivi concessi dall’Italia per le concentrazioni tra microimprese, piccole e medie imprese
La Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale, in base alle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato CE (articolo 88, paragrafo 2), in merito ad un regime italiano di aiuti concessi sotto forma di credito di imposta per incoraggiare la fusione tra microimprese, piccole e medie imprese. La Commissione ritiene che la misura potrebbe avere effetti distorsivi per gli scambi e per la concorrenza e dubita che gli aiuti di Stato siano lo strumento adatto in questo caso. Così come è concepito, il regime potrebbe recare vantaggi fortuiti ad alcuni operatori e la distorsione potrebbe essere rafforzata da precedenti aiuti illegali ancora da rimborsare. L’avvio dell’indagine formale verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE, per consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni. L’avvio dell’indagine non pregiudica la decisione finale della Commissione.

Neelie Kroes, commissario UE responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: "Dobbiamo garantire che gli effetti positivi di questo regime italiano di aiuti superino nel complesso quelli negativi."

Il regime in questione, denominato “premio di concentrazione”, prevede un credito di imposta da accordare alle microimprese, piccole e medie imprese del medesimo settore che si uniscono mediante concentrazione o aggregazione. Il credito è pari al 10% dell’incremento del valore della produzione dell’impresa concentrataria, che costituisce la base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tale credito può essere utilizzato come compensazione dei pagamenti di varie imposte societarie o di contributi sociali. Benché vi sia un nesso con il processo di consolidamento, l’importo del credito d’imposta non viene calcolato sulla base degli investimenti o dei costi. L’importo previsto dal regime è di 120 milioni di EUR per il 2006, 242 milioni per il 2007 e 122 milioni per il 2008.

L’Italia ha già adottato nel 2005 una misura simile, conforme al regolamento comunitario di esenzione per categoria relativo agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (vedasi IP/00/1415). Il regime del 2005 limita il credito di imposta al 50% dei costi di consulenza relativi al processo di concentrazione o aggregazione. Visto il suo ridotto ambito di applicazione, inoltre, la misura ha avuto un effetto limitato: 132 beneficiari hanno ricevuto aiuti per un importo complessivo di 3,47 milioni di EUR.

Con la nuova misura, l’Italia punta a stimolare la crescita “esterna” delle PMI (attraverso le aggregazioni). Le norme sugli aiuti di Stato consentono la concessione di aiuti alle PMI soprattutto per investimenti o per la creazione di posti di lavoro.

La Commissione può approvare aiuti di Stato sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE purché contribuiscano allo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse e purché i loro aspetti positivi superino quelli negativi.

L’Italia deve innanzi tutto dimostrare che la misura si prefigge di porre rimedio ad uno specifico fallimento del mercato. Tuttavia, secondo studi effettuati in materia, le piccole dimensioni delle imprese italiane sono imputabili piuttosto ad inefficienze normative, ad esempio in materia fiscale o di lavoro, alla mancanza di finanziamenti, all’eccessiva regolamentazione dei mercati dei prodotti e dei servizi e agli oneri amministrativi. La Commissione dubita che gli aiuti siano lo strumento adatto per risolvere questo tipo di problema.

In secondo luogo, la Commissione ha espresso riserve in merito alla proporzionalità della misura, in particolare per quanto riguarda il livello di sostegno (10%), e agli eventuali effetti negativi, soprattutto la possibilità che alcune imprese possano trarne vantaggi fortuiti.

La Commissione nutre infine dubbi sulla legittimità del regime in quanto esso si applica automaticamente anche alle imprese che devono ancora rimborsare precedenti aiuti illegali ed incompatibili. Tale applicazione automatica impedirebbe alla Commissione di valutare la potenziale distorsione complessiva derivante dal cumulo di vecchi e nuovi aiuti.

Bruxelles 17 maggio 2006


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