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FINANZIAMENTI: Regime de minimis stessa filosofia ma importanti modifiche per i prossimi 7 anni (28/06/2006)

La Commissione, nell’ambito dell’attuazione dell’Action Plan sugli aiuti di Stato, ha predisposto una bozza di regolamento “de minimis”, che andrà a sostituire il Regolamento n. 69/2001, in scadenza alla fine dell’anno. Si tratta ancora di una proposta, che sarà sottoposta alla procedura di consultazione con gli Stati membri ed è quindi suscettibile di qualche modifica. Riteniamo tuttavia di doverne anticipare i contenuti, con l’avvertenza appunto del suo carattere non definitivo.

Anche se la filosofia resta la stessa, vanno segnalate alcune novità rilevanti:

  1. Il tetto massimo di aiuti concedibili ad una impresa nel triennio in base a questo regime è aumentato da 100.000 a 150.000 euro (contro i 200.000 euro precedentemente proposti). 
  2. Il triennio di riferimento non sarà più rappresentato dai tre anni che precedono il giorno della concessione di ogni aiuto, ma dall’esercizio finanziario nel quale l’aiuto è concesso e dai due esercizi finanziari precedenti. Di conseguenza, la data di partenza del triennio sarà sempre – in Italia – il 1° gennaio, con riferimento, caso per caso, alla seconda annualità a ritroso, esclusa quella in corso: in pratica, sarà il 1° gennaio 2005 per tutti gli aiuti concessi nel corso del 2007; e così via. In sostanza, non si tratta di tre anni, ma di un periodo variabile tra due anni e un giorno e tre anni, a seconda del periodo dell’anno in cui viene concesso l’aiuto.
  3. Coerentemente con la scelta generale di equiparazione della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alle altre attività non agricole, il nuovo regolamento “de minimis” sarà applicabile anche a quel settore di attività. Resta invece invariato, almeno per il momento, il tetto previsto per l’agricoltura ed è tuttora sotto esame l’estensione del regime al settore dei trasporti. 
  4. Benché la prassi della Commissione in materia non sia del tutto uniforme e nonostante la mancanza di elementi testuali incontrovertibili, attualmente è ammissibile sommare – anche sullo stesso investimento e sulla stessa voce di spesa – un aiuto autorizzato o esentato da notifica con un aiuto in regime “de minimis”, con l’effetto di aumentare l’entità dell’aiuto oltre quanto consentito dalle percentuali massime previste.

Il regolamento, una volta adottato, sarà applicabile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. È tuttavia previsto un periodo transitorio di sei mesi, durante i quali potrà ancora essere applicato il Regolamento n. 69/2001.


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