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Sicurezza e privacy

PRIVACY: Sicurezza stradale (22/11/2006)

Fra le molte iniziative in ambito europeo per promuovere la sicurezza stradale (progetto "eSafety"), quella denominata "eCall" è volta all’introduzione di un sistema telematico europeo per le chiamate di emergenza in caso di incidenti stradali. Il Gruppo europeo delle autorità di protezione dati ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni operative, in considerazione delle molteplici implicazioni relative alla protezione dei dati personali degli utenti e dei proprietari coinvolti, sottolineando che l’alta utilità sociale del progetto non può comportare una riduzione delle garanzie fissate nella Direttiva europea sulla protezione dei dati e nelle leggi nazionali in materia.

Il sistema eCall, se installato a bordo di un’autovettura, consentirà di generare una chiamata d’emergenza sia manualmente, da parte degli occupanti, sia automaticamente, attraverso l’attivazione di alcuni sensori (analoghi a quelli degli airbag). In tal modo si stabilirà una connessione vocale direttamente con la centrale del 112 (numero di emergenza europeo) competente; contemporaneamente saranno inviate al medesimo operatore di centrale operativa che riceve la chiamata alcune informazioni relative all’incidente (Minimum Data Set: ora dell’incidente, localizzazione del veicolo e direzione di guida sulla base del sistema GPS, identificativo del veicolo, indicatore della gravità dell’incidente). È possibile anche l’invio di informazioni ulteriori (Full Data Set) a soggetti terzi (es: compagnie assicurative, officine, enti previdenziali) sulla base di specifici accordi fra l’utente/proprietario del veicolo e tali soggetti terzi. Il funzionamento del sistema di basa su un Memorandum d’Intesa sottoscritto fra la Commissione europea, le case produttrici di autovetture e gli Stati membri dell’UE , in cui sono fissati i principi fondamentali.

Va sottolineato che il sistema eCall non è ancora implementato a livello UE; l’obiettivo del gruppo di lavoro che ne sta sviluppando le caratteristiche è di renderlo disponibile su tutte le vetture prodotte dal 1 settembre 2010 in poi. Le linee-guida elaborate dal Gruppo dei garanti europei, anche su sollecitazione della stessa Commissione europea, potranno dunque incidere sin d’ora sulla configurazione definitiva del sistema.

Il Gruppo ha riconosciuto in prima battuta che il sistema eCall come attualmente configurato è compatibile con la direttiva sulla protezione dei dati. Gli elementi valutati positivamente dal Gruppo dei garanti comprendono la chiara indicazione della titolarità del trattamento dei dati trasmessi (il servizio pubblico cui faranno capo le chiamate provenienti dai veicoli); la circostanza che non si verifica un tracciamento permanente dei veicoli da parte del sistema satellitare GPS, in quanto le ultime tre posizioni rilevate del veicolo (necessarie per garantirne una localizzazione ottimale) sono inviate al 112 soltanto in caso di attivazione (ossia di incidente), e le restanti non sono memorizzate in alcun database; il fatto che la configurazione del sistema attualmente sia prevista su base volontaria: ossia, le case produttrici non saranno obbligate a prevedere l’installazione di sistemi eCall sulle vetture di nuova produzione (lasciando gli utenti liberi di scegliere se utilizzare il sistema o meno).

Restano, tuttavia, alcuni aspetti sui quali il Gruppo ha ritenuto necessario potenziare la tutela dei dati personali. a) Non è possibile prescindere dal requisito del consenso ai fini dell’utilizzazione del sistema: l’utente/proprietario del veicolo deve avere la possibilità di attivare/disattivare il sistema attraverso modalità semplici e chiare, indipendentemente dalla configurazione volontaria o meno dell’installazione eCall. b) Devono essere previste maggiori garanzie qualora si voglia fare uso del "Full Data Set", ossia delle informazioni aggiuntive che possono essere trasmesse, in caso di incidente, a soggetti terzi sulla base di accordi contrattuali – nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza del trattamento; in particolare, devono essere comunicate solo le informazioni strettamente necessarie per le sole finalità che gli specifici soggetti terzi perseguono. c) Qualora, per difficoltà connesse all’implementazione del sistema, fosse prevista l’installazione obbligatoria del dispositivo eCall sui veicoli europei (ad esempio, attraverso uno strumento ad-hoc, quale un Regolamento), dovranno essere fissate le necessarie garanzie attraverso la legislazione nazionale anche per evitare forme indebite di sorveglianza degli utenti e trattamenti ulteriori dei dati generati dal sistema.

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