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Siti internet di Comuni e Province Italiane

PRIVACY: Siti internet di Comuni e Province Italiane (31/05/2007)

L’Autorità fissa le regole per garantire riservatezza dei cittadini e trasparenza della P.a.
Internet: sui siti di comuni e province trasparenza, ma con dati personali indispensabili.

Maggiori garanzie per i dati delle persone citate nelle deliberazioni affisse all’albo pretorio o nei documenti accessibili al pubblico o diffusi on line senza venir meno al principio di trasparenza. Le stabilisce il Garante nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" adottate a seguito di numerosi quesiti di cittadini ed amministrazioni.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e di cui è stato relatore Mauro Paissan, definisce principi e limiti che gli enti locali sono tenuti a rispettare quando, in particolare, pubblicano e diffondono i dati personali contenuti in atti e deliberazioni dai quali possono anche emergere delicate informazioni su condizioni di salute, handicap o situazioni di disagio di cittadini che concorrono all’assegnazione di alloggi popolari, assistenza e contributi, ammissione di minori agli asili nido.

Nelle linee guida il Garante afferma innanzitutto che, prima di pubblicare gli atti, renderli accessibili a terzi o metterli in rete, l’ente locale deve valutare se le finalità di trasparenza possano essere perseguite senza divulgare dati personali o attraverso modalità che permettano di identificare gli interessati solo se necessario. Negli atti poi devono comparire solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che l’ente intende raggiungere. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi solo se realmente indispensabili e se l’ente abbia adottato il regolamento previsto dal Codice sull’uso di questi dati. É sempre vietato diffondere informazioni sulla salute.

L’impiego delle nuove tecnologie impone all’ente locale sia di assicurare sempre l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete, sia di garantire il diritto all’oblio delle persone interessate: ad esempio, trascorso un certo periodo dalla pubblicazione, è opportuno spostare i nominativi in una parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni.

Specifiche cautele vanno adottate anche nel pubblicare gli elenchi delle persone che usufruiscono di crediti, sussidi o sovvenzioni: ad esempio, possono essere pubblicati i nominativi dei beneficiari e la data di nascita senza diffondere indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie o particolari della vita privata che possano creare imbarazzo agli interessati.

Le delibere che approvano graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per visionare elaborati, verbali o titoli occorre prevedere accessi selezionati dei partecipanti attraverso una chiave personale (username e password, numero di protocollo o altri estremi identificativi).

Roma, 23 maggio 2007

SCARICA IL PROVVEDIMENTO COMPLETO:

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