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PRIVACY: Semplificazioni e garanzie nel rapporto utente-assicurazioni

PRIVACY: Semplificazioni e garanzie nel rapporto utente-assicurazioni (06/07/2007)

Nuove modalità per adempiere al Codice sulla privacy da parte delle assicurazioni: informativa semplificata e meno burocratica, con maggiori garanzie effettive per gli utenti. Il Garante, dando seguito ad alcune istanze dell’Ania, ha autorizzato le compagnie di assicurazione ad adottare una nuova procedura per informare la clientela sull’uso dei dati personali in modo più agevole tenendo conto dell’esperienza di questi anni nell’ambito della cosiddetta "catena assicurativa" che coinvolge molti soggetti (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori). L’informativa potrà essere resa in modo più efficace "una tantum". L’assicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente l’uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati, ma potrà farlo meglio anche per conto di altri soggetti della "catena assicurativa". Questi ultimi trattano infatti diverse informazioni relative al contraente raccolte presso l’assicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l’assicurato. L’obiettivo è quello di informare meglio evitando che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti e che gli utenti assicurati finiscano per non comprendere il valore di una garanzia che non va burocratizzata.

Prosegue in questo modo quindi l’opera di semplificazione degli adempimenti in materia di privacy da tempo avviata dal Garante nei confronti degli operatori economici. Per avvalersi delle procedure semplificate le assicurazioni dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante. Le assicurazioni dovranno specificare, come detto, anche gli altri soggetti della "catena assicurativa" che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato. Un elenco aggiornato di questi soggetti individuati nell’informativa deve essere comunque reso disponibile, sul sito web della compagnia assicuratriceanche per rendere più agevole l’esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Nell’informativa le compagnie dovranno indicare, inoltre, ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. marketing).

L’Autorità ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nell’ambito della "catena assicurativa" senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto). Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono evitare formulazioni generiche che non permettano all’interessato di rendersi perfettamente conto dell’ampiezza della sua dichiarazione. Uno specifico consenso, ad esempio, deve essere richiesto per i dati utilizzati a fini di marketing. Per poter utilizzare i dati sensibili (in particolare, i dati idonei a rilevare le condizioni sulla salute) le società assicuratrici devono ottenere il consenso scritto dei clienti.

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