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PRIVACY: Diritto di accesso e dati genetici
(17/10/2007)
Non è in base alla legge sulla privacy che si possono intraprendere azioni per ottenere campioni biologici sui quali eseguire poi un’indagine genetica. Avvalendosi del diritto di accesso riconosciuto dal Codice privacy si possono infatti conoscere i dati genetici, anche di un defunto, solo se riportati in referti, cartelle cliniche ecc. Ciò non esclude comunque che la persona interessata non possa esercitare altre azioni nelle competenti sedi giudiziarie.
Lo ha stabilito il Garante definendo il ricorso di una donna che aveva richiesto, senza esito, ad una struttura sanitaria di entrare in possesso dei campioni biologici (frammenti di tessuto, prelievi ematici) del padre da poco deceduto. Lo scopo della signora era quello di eseguire un’analisi genetica per poter avere certezze sulla propria origine, senza esercitare azioni di disconoscimento di paternità.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, perché avviato senza una effettiva richiesta di accesso ai dati. L’Autorità ha comunque precisato che le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo, contenute in ogni campione di materiale biologico, assumono il carattere di dati personali, e diventano suscettibili di tutti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, solo se sono estrapolate dal campione biologico e conservate dal titolare, in questo caso dall’ospedale, in referti, cartelle cliniche ecc..
Alla signora non viene tuttavia preclusa la possibilità di formulare eventuali altre legittime richieste di accesso a dati personali effettivamente esistenti, già estrapolati e archiviati, o di attivare altre procedure di fronte al giudice ordinario per tutelare i suoi diritti. INFORMAZIONI: info@momis.it
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