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FINANZIAMENTI: Fondo per la ristrutturazione e il salvataggio delle imprese in difficolta’

FINANZIAMENTI: Fondo per la ristrutturazione e il salvataggio delle imprese in difficolta’ (22/10/2007)

Il CIPE ha definito con Delibera n. 22 del 24/04/07 i nuovi criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

FINALITÀ:
Mantenere in attività imprese in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.

BENEFICIARI:
Le imprese di rilevanti dimensioni (numero di dipendenti, alla data di presentazione della domanda, non inferiore a 200) in difficoltà, intendendo tali le imprese che non sono in grado, con le proprie risorse e con le risorse che possono ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
Sono ammesse agli incentivi del fondo anche le imprese di minore dimensioni, con un numero di dipendenti non inferiore a 50, nel caso:
· siano direttamente coinvolte nell’attività di un distretto o di una filiera produttiva;
· operanti all’interno delle aree tecnologiche ai sensi dell’art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007.
Le imprese facenti parte di un gruppo possono fruire degli aiuti unicamente nel caso in cui dimostrino che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

SETTORI INTERESSATI:
Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti in tutti i settori d’attività, esclusi i settori del carbone o dell’acciaio, fatte salve le norme settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà nel settore interessato.
Inoltre è interessato il settore della pesca e dell’acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate nelle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

INTERVENTI AMMISSIBILI:
Gli interventi del Fondo possono riguardare sia
aiuti per il salvataggio
aiuti per la ristrutturazione

TIPOLOGIA DI AIUTO:
Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività una imprese in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.
Aiuti per il salvataggio:
Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall’impresa ossia:
consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. Per entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche.
L’importo dell’aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite.
Aiuti per la ristrutturazione:
Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese.
L’impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, che deve essere approvato dalla Commissione europea. Il Piano di ristrutturazione può includere un intervento a valere sul Fondo, concesso unicamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall’impresa.
La ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione.
In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto a un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda a Sviluppo Italia S.p.A., inviandone una copia al Ministero dello sviluppo economico per conoscenza.
All’atto della presentazione, la domanda deve contenere l’indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, ove necessario, delle banche prescelte.
Le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero dello sviluppo economico la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l’importo, il tasso d’interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
Le proposte istruite positivamente sono trasmesse all’esame del Comitato di valutazione tecnica, che esprime il proprio parere per l’inoltro della notifica dell’aiuto di Stato alla Commissione europea. A seguito dell’autorizzazione di questa ultima, il Ministero dello sviluppo economico emana con proprio provvedimento il decreto di concessione della garanzia.

INFORMAZIONI

info@momis.it 0437989361

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