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PRIVACY: Telecamere con vista. Il Garante interviene nei confronti di un Comune

PRIVACY: Telecamere con vista (30/11/2007)

Garantire la sicurezza di un quartiere non giustifica la presenza di telecamere che, anche in modo occasionale e involontario, riprendano interni di abitazioni private, violando in questo modo la privacy dei cittadini che vi risiedono. É quanto stabilito dal Garante nel provvedere (relatore Mauro Paissan) sulla segnalazione di un cittadino che riteneva leso il proprio diritto alla riservatezza dalla presenza di diverse telecamere installate dal comune in prossimità del proprio stabile e in grado di "guardare" fin all’interno delle abitazioni.

Le telecamere, come dichiarato dal comune, erano state posizionate, oltre che per monitorare il traffico, anche per esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini, tutela del patrimonio e controllo di determinate aree.

In un primo momento il comune aveva comunicato che l’impianto era programmato in modo da non riprendere edifici privati ed era comunque in grado, attraverso un sistema di mascheratura dinamica delle finestre, eventualmente riprese, di garantire la riservatezza delle persone. Tuttavia dopo aver visionato alcune foto presentate dal ricorrente, l’Autorità ha disposto un sopralluogo dal quale è emerso che il tipo di telecamera installata ("Dome") permette facilmente zoom, brandeggio e identificazione dei tratti somatici delle persone che vengono riprese. Pur non essendo posizionate in direzione delle abitazioni, il sistema consente a qualsiasi operatore, che abbia accesso diretto al server, di spostare le telecamere nelle diverse angolazioni e operare così un’intromissione ingiustificata nella vita privata degli interessati.

Valutati questi elementi il Garante ha stabilito che, per utilizzare lecitamente il sistema di videosorveglianza, il comune deve adottare ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private; dovrà delimitare, quindi, la dislocazione, l’uso dello zoom e, in particolare, l’angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa, anche quando non c’è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio e oscuramento automatico, non modificabili dall’operatore. Il comune dovrà integrare inoltre il modello di informativa indicando, oltre al monitoraggio del traffico, le finalità di sicurezza e di controllo di sua competenza.

Provvedimento del Garante:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le note in atti con le quali è stato segnalato che il Comune di Arese effettua attività di videosorveglianza in via Salvatore Allende, n. 11, nelle immediate adiacenze di un immobile di proprietà di Jean Pierre Orrù e che un impianto consente, di fatto, di effettuare riprese ravvicinate all’interno dei locali dell’immobile destinati anche a camera da letto, posti vicino e alla stessa altezza dei dispositivi di ripresa;

VISTA la richiesta di informazioni rivolta al Comune di Arese;

VISTA la comunicazione di riscontro del comune con la quale è stato inizialmente comunicato che:

• l’impianto di videosorveglianza sarebbe finalizzato ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, a tutelare il patrimonio, a controllare aree ben determinate, nonché a monitorare il traffico;
• l’impianto con la telecamera posizionata in via Valera è stato programmato in maniera tale da dislocare l’angolo di visuale delle immagini, "in modo che non vengano effettuate riprese su edifici privati ed in modo particolare da escludere completamente i fabbricati con abitazioni residenziali";
• "l’impianto è dotato di un dispositivo che consente la mascheratura di tutte le finestre delle abitazioni eventualmente poste nell’area visiva della telecamera; tale mascheratura è di tipo dinamico in modo da garantire la riservatezza in qualsiasi posizione dell’ampiezza di ripresa dell’obiettivo";
• "la ripresa è stata presettata dal tecnico e dal responsabile del trattamento dei dati in modo da escludere completamente la visuale di fabbricati privati senza ricorrere al dispositivo di mascheratura";
• l’informativa resa sulla base di un esemplare allegato individua, come finalità, il monitoraggio del traffico;

RILEVATO che, in relazione a quanto rappresentato dal comune circa le finalità perseguite, e tenuto conto del livello di dettaglio delle immagini che emergeva dalla documentazione fotografica allegata dal segnalante, è stata effettuata una verifica in loco ai sensi dell’art. 157 del Codice;

VISTO che nell’ambito di tale verifica il Comandante del Corpo di polizia municipale, indicato dal comune quale persona idonea a fornire informazioni, ha dichiarato che:

• le finalità perseguite dal trattamento dei dati effettuato mediante videosorveglianza sono, più precisamente: il contrasto dell’aumento del fenomeno di allarme sociale nel quartiere del nucleo frazionale di Valera sito nel Comune di Arese a seguito delle "numerose segnalazioni legate a fenomeni di microcriminalità e schiamazzi notturni per la presenza di un pub che richiama numerose persone soprattutto in fasce orarie serali e notturne", nonché il "presidio della rete viaria per conto della polizia municipale locale";
• "le telecamere sono di tipo "Dome" e permettono zoom e brandeggio";
• "l’angolo visuale della telecamera posta in località Valera è stato programmato affinché la registrazione visualizzi le aree di interesse per le finalità di cui sopra, ossia l’ingresso del pub, la via Salvatore Allende ed il vialetto pedonale che immette al cimitero comunale";
• "il dettaglio delle immagini consente l’identificazione dei tratti somatici delle persone";

VISTO che, nel corso della medesima verifica, è stato rilevato che la registrazione delle immagini, la quale avviene in automatico, corrisponde alle aree summenzionate attraverso un settaggio "ad hoc" dei movimenti delle telecamere che pertanto non visualizzano altre aree oltre a quelle menzionate;

VERIFICATO, tuttavia, nel corso del medesimo accertamento, che l’operatore il quale accede direttamente al server ha la possibilità, comunque, di spostare le telecamere in tutte le direzioni, nonché di effettuare zoom e che ciò consente di riprendere parti non pertinenti rispetto agli scopi e alle finalità dell’installazione, quali finestre di appartamenti privati come da foto di schermate del programma gestionale del sistema di videosorveglianza allegate in atti; in base a tali fotografie risultano infatti identificabili i singoli cittadini ripresi e visibili in modo ravvicinato e nitido finestre di edifici privati;

CONSIDERATO che la collocazione di telecamere, rivolte in tal modo verso abitazioni private, può determinare un’intromissione ingiustificata nella vita privata degli interessati e forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi privati e può, pertanto, essere oggetto di legittima contestazione da parte di interessati (Provv. 29 aprile 2004, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1003482, punto 2.3);

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali in questione deve essere pienamente conformato al principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali; v. pure Provv. cit., punto 2.3.), atteso che gli accorgimenti che risultano allo stato adottati non possono ritenersi idonei ad inibire riprese, in questo ambito non consentite, di persone all’interno di abitazioni private;

CONSIDERATO che il sistema di registrazione automatico non risulta, allo stato attivo, come dichiarato dal Comune di Arese, perché in avaria;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1003482, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza;

RILEVATA la necessità di prescrivere al Comune di Arese, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in caso di eventuale ulteriore utilizzo lecito del sistema di videosorveglianza oggetto di segnalazione, di adottare, nel caso di specie, modalità del trattamento pienamente rispettose dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle indicazioni già formulate dal Garante nel citato provvedimento generale del 29 aprile 2004, delimitando, quindi, la dislocazione, l’uso dello zoom e, in particolare, l’angolo visuale delle menzionate telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa, anche quando non c’è registrazione, di particolari non rilevanti e di spazi interni relativi a private abitazioni, anche attraverso un eventuale sistema di settaggio e oscuramento automatico delle riprese non modificabile dall’operatore. Il Comune dovrà altresì integrare il modello semplificato di informativa, indicando anche, oltre al monitoraggio del traffico (unica finalità allo stato esplicitata nel modello), le finalità di sicurezza e controllo indicate nei propri atti deliberativi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive al Comune di Arese, in caso di utilizzo lecito del sistema di videosorveglianza oggetto di segnalazione:

a) di adottare accorgimenti e misure necessari volti ad evitare la ripresa di persone all’interno di abitazioni private;

b) di integrare il modello semplificato di informativa, indicando, oltre al monitoraggio del traffico, anche le finalità di sicurezza e controllo indicate negli atti deliberativi del comune, in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento generale del 29 aprile 2004.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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