MOMIS -  Servizi Integrati
|   home |   formazione del personale |   privacy |   portfolio Clienti
|   chi siamo   |   finanziamenti pubblici   |   news   |   link
|   servizi   |   servizi paghe   |   area riservata   |   come contattarci
momis s.r.l. info@momis.it Login    Password    
 
news
 
No alla voce

PRIVACY: No alla voce "pignoramento" sul cedolino della pensione (03/12/2007)

Non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione. Si devono utilizzare altre espressioni più rispettose della riservatezza della persona, come formule generiche o codici identificativi. Lo ha affermato il Garante accogliendo il ricorso di un pensionato, invalido civile, che si è opposto all’uso da parte dell’ente previdenziale della dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione per indicare una trattenuta che gli veniva operata. L’interessato ha chiesto la sostituzione con espressioni più generiche, tali da non consentire a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata. Ciò, anche in considerazione del fatto che i cedolini della pensione, essendo spesso presentati per permettere acquisti con agevolazioni fiscali o per richiedere mutui e finanziamenti, possono circolare tra più persone. Dal canto suo l’istituto di previdenza ha fatto presente che il cedolino della pensione riportava genericamente l’esistenza di una trattenuta per pignoramento senza indicare però la causa (ad esempio per alimenti, tasse o altro); riteneva poi tale riferimento congruo, consentendo proprio ai terzi di valutare la reale situazione patrimoniale e la porzione disponibile della pensione. L’istituto si è reso comunque disponibile a utilizzare un’altra formula priva della parola "pignoramento". Nell’accogliere il ricorso, il Garante ha richiamato il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza: pur ritenendo lecito l’uso di dati necessari a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute in modo tale da consentire al pensionato di verificare l’esattezza della retribuzione, l’Autorità ha affermato che le finalità di documentazione e di trasparenza possono essere perseguite con metodi che, pur permettendo di individuare l’esistenza della ritenuta, non la descriva nel dettaglio: ad esempio, mediante l’utilizzo di diciture meno specifiche ("trattenute presso terzi", "recupero obbligatorio") oppure di codici identificativi. All’ente che dovrà dare conferma all’Autorità dell’avvenuto adempimento sono state imputate le spese del procedimento.

Ricorso accolto dal Garante:

Provvedimento del 31 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 14 giugno 2007 da XY nei confronti dell’Inps-Istituto nazionale previdenza sociale con il quale l’interessato ha ribadito l’opposizione all’ulteriore utilizzo nel cedolino di pensione mensile dell’espressione "pignoramento" (già manifestata con istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali); rilevato che l’interessato sostiene che il titolare del trattamento potrebbe utilizzare, in luogo della citata voce "pignoramento", espressioni più generiche che, pur rendendo "ugualmente comprensibile da parte dell’Ente previdenziale la voce" in questione, "non consentano a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti relativi alla propria sfera privata"; ciò, tenuto conto che i cedolini della pensione (attesa anche la condizione di invalido civile dell’interessato) vengono spesso richiesti "sia per eventuali acquisti con agevolazioni fiscali che per operazioni bancarie di vario tipo"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, le note del 21 giugno e del 31 luglio 2007 con le quali questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché l’ulteriore nota del 14 settembre 2007 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 10 settembre 2007 con la quale l’istituto resistente ha replicato facendo presente che il cedolino dei pensionati riporta "genericamente l’esistenza di una trattenuta per pignoramento, senza mai indicare la causa del pignoramento che è strettamente personale (ad es. per alimenti, tasse o altro)"; tale riferimento sarebbe a proprio avviso congruo, consentendo proprio ai terzi ai quali il cedolino venga esibito "di valutare la reale situazione patrimoniale e la porzione disponibile dell’emolumento a garanzia del credito"; rilevato che il titolare del trattamento ha dichiarato di ritenere comunque "possibile utilizzare un’altra formula che non" contenga la parola "pignoramento", sebbene tale formula non dovrebbe in ogni caso "pregiudicare la chiarezza dei rapporti";

RILEVATO che, come già rilevato dal Garante con decisione del 19 febbraio 2002 (doc. web n. 1063659), "il trattamento dei dati idonei a rivelare la finalità della ritenuta nel cedolino è, in termini generali, lecito e correlato alle finalità del trattamento, che è volto anzitutto a documentare al lavoratore le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute anche per permettere una verifica agevole circa l’esatta corresponsione della retribuzione";

RITENUTO che tali finalità di documentazione e di trasparenza, laddove vengano in considerazione specifiche voci che rivelano delicati aspetti relativi a peculiari rapporti familiari o a determinati provvedimenti giudiziari, possono essere ugualmente perseguite, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 11 del Codice), mediante l’utilizzo di diciture meno specifiche che rendano ugualmente comprensibile la voce (a puro titolo di esempio: "trattenute presso terzi" –espressione, peraltro, che risulta essere stata già utilizzata dallo stesso titolare del trattamento in conseguenza della citata decisione del 19 febbraio 2002 relativa alla voce "pignoramento" presente sul cedolino dello stipendio di un proprio lavoratore– o "recupero obbligatorio"), oppure di idonei codici identificativi comprensibili ai lavoratori interessati, tenendo presente che tali indicazioni possono essere peraltro oggetto di eventuali richieste di chiarimenti rivolte dai lavoratori stessi agli uffici amministrativi dell’ente;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare all’istituto di previdenza resistente di modificare la dicitura "pignoramento" utilizzando nei termini predetti una diversa espressione o codice che, pur rendendo enucleabile la ritenuta e lasciando identificabile la porzione di retribuzione "disponibile" a garanzia del credito, non la descriva specificamente; ritenuto che l’istituto resistente dovrà dare conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità e all’interessato entro il 20 dicembre 2007;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Inps-Istituto nazionale previdenza sociale nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;



TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina all’istituto di previdenza resistente di modificare la dicitura "pignoramento" utilizzando una diversa dizione o codice che, pur rendendo enucleabile la ritenuta e lasciando identificabile la porzione di retribuzione "disponibile" a garanzia del credito, non la descriva specificamente, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità e all’interessato entro il 20 dicembre 2007;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Inps-Istituto nazionale previdenza sociale, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Google

Richiedi maggiori informazioni news

Dì la tua su momis.it, area interattiva

Invia la notizia ad un amico

Iscriviti alla newsletter di momis.it



Archivio News
<<