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Spam telefonico: basta disturbare gli utenti. Un gestore continuava ad inviare sms e mms pubblicitar

PRIVACY: Basta disturbare gli utenti (15/02/2008)

Non ne potevano più dei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all’uso dei propri dati. Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato ad H3g l’uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito. L’Autorità ha prescritto al gestore l’adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari. Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati. La normativa stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società - ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicità - confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornare gli archivi. Oltre al provvedimento di divieto relativo all’uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla società una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essere adottate entro la fine di febbraio.

"Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l’attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall’espressa avvertenza che l’inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi".

Provvedimento del 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l’art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l’invio di comunicazioni commerciali a carattere pubblicitario o promozionale mediante messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service), il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell’interessato;

VISTE le segnalazioni di Ugo Mario Dessy del 27 marzo 2007 e di Barbara Fiorillo del 26 giugno 2007, con le quali i segnalanti hanno lamentato a questa Autorità la ricezione di messaggi promozionali tramite sms e mms da parte di H3G S.p.A. (di seguito "H3G"), nonostante la loro richiesta, successiva alla sottoscrizione dell’abbonamento, di non ricevere più tali messaggi manifestata con la revoca del consenso;

CONSIDERATO che tali segnalazioni fanno riferimento, in particolare, al servizio denominato "Adesso 3" (qualificato dalla società, in un documento allegato a una delle segnalazioni, come "una campagna di promozione sui servizi e contenuti") e che tale campagna "viene attivata gratuitamente a tutti i clienti che hanno espresso il consenso alla ricezione delle comunicazioni commerciali";

VISTA la nota di riscontro fornita da H3G il 7 maggio 2007 alla richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità in data 19 aprile 2007 in ordine alla prima, indicata segnalazione;

CONSIDERATO che la società ha dato seguito alla richiesta del segnalante Dessy di non ricevere più messaggi promozionali relativi al servizio "Adesso3" solo a seguito dell’intervento dell’Autorità;

CONSIDERATO che di seguito alla seconda, menzionata segnalazione si è reso necessario curare accertamenti in loco ai sensi dell’art. 157 del Codice, svoltisi in data 18 e 19 dicembre 2007 presso H3G (sede di Trezzano sul Naviglio) per verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di marketing tramite l’invio di messaggi promozionali per mezzo di sms e di mms;
VISTE le risultanze di tali accertamenti, dalle quali emerge che i dati personali di coloro che stipulano un contratto di abbonamento telefonico con H3G confluiscono in una banca dati denominata Peoplesoft, nella quale viene annotato che gli interessati hanno manifestato il loro consenso alla ricezione di comunicazioni per finalità di marketing tramite sms e mms;

RILEVATO dalle stesse risultanze che tale banca dati è utilizzata per la creazione di una specifica "lista" di coloro che hanno manifestato detto consenso e che tale lista è stata "formata appositamente con la nascita del servizio Adesso 3 nel settembre 2006";

CONSIDERATO che la medesima lista viene aggiornata eliminando solo i clienti che hanno chiesto specificamente la disattivazione del servizio "Adesso 3" e non anche coloro che hanno revocato, più in generale, il consenso alla ricezione di messaggi promozionali di qualunque genere; rilevato che ciò risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese a verbale dal dott. Michelangelo Bottesini, secondo cui "la lista da cui viene attinto l’elenco dei clienti destinatari della campagna Adesso3 non ha mai tenuto conto delle revoche del consenso di quei clienti che non volevano più ricevere comunicazioni promozionali";

CONSIDERATO che l’invio dei messaggi promozionali tramite sms e mms relativi a "Adesso 3", effettuato da H3G nei confronti degli interessati che hanno revocato il loro consenso, configura un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 1, lett. c) del Codice prescrive che i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il predetto trattamento di dati personali, il quale non risulta effettuato in modo lecito, ha carattere sistematico;

RILEVATA quindi la necessità di adottare nei confronti di H3G un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all’invio di messaggi promozionali tramite sms e mms relativi al servizio "Adesso 3", ed effettuato nei riguardi di soggetti che hanno revocato il consenso;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice ha, altresì, il compito di prescrivere al titolare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti e ritenuta la necessità di ripetere alla società alcune prescrizioni al riguardo;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per l’eventuale contestazione della violazione amministrativa concernente l’inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti di H3G S.p.A. con sede a Trezzano sul Naviglio (Mi), via Leonardo da Vinci n. 1, il divieto del trattamento illecito dei dati personali della clientela utilizzati illecitamente per inviare sms e mms promozionali relativi al servizio "Adesso 3" nei confronti di soggetti che hanno revocato il proprio consenso;

2) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), prescrive a H3G S.p.A. di:

a) adottare idonee misure organizzative e accorgimenti tecnici volti ad assicurare che coloro che revocano il consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte della società non ricevano più sms e mms relativi al servizio "Adesso 3";

b) adottare le misure e gli accorgimenti di cui alla lettera a) entro e non oltre il 28 febbraio 2008, dando documentato riscontro entro lo stesso termine a questa Autorità dell’avvenuto adempimento.




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