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Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate - 6

PRIVACY: Garante su redditi on line e sistemi di condivisione file (05/05/0008)

Fisco: Garante su redditi on line e sistemi di condivisione file
"Ciò che sta avvenendo conferma quanto paventato dal Garanteprivacy e l’opportunità del suo intervento volto a farsospendere la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate deidati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. La diffusione in Internet, anche per poche ore, rende infatti ingovernabile la circolazione e l’uso di questi dati così comela loro stessa protezione".
È quanto afferma l’Autorità Garante in riferimento alla circostanza che le dichiarazioni degli italiani sono ancora circolanti in rete grazie a sistemi che consentono la condivisione di file.
L’Autorità sottolinea che la accessibilità dei dati in rete non significa che essi siano di per sé liberamente diffondibili da qualunque utente della rete; la loro ulteriore diffusione può esporre a controversie e conseguenze giuridiche.
L’Autorità sta, comunque, monitorando attentamente la vicenda e ha sollecitato l’Agenzia delle entrate a far pervenire, entro lunedì, gli elementi richiesti al fine di una piena valutazione della vicenda.

Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
L’Autorità Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall’Agenzia è illegittima.
L’Agenzia delle entrate dovrà quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005.
La decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati.
L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
L’Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.
L’Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.
L’Autorità sottolinea, sin d’ora, che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l’esigenza di individuare, sentita l’Autorità, soluzioni che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.
Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all’Agenzia, con separato provvedimento, l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.
Per dare la massima conoscibilità al provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere anche rilevanza penale, l’Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate - 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO l’art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;

VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l’ufficio dell’amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;

RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all’anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un’apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;

RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;

CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);

RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);

CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all’Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);

RILEVATO che, all’esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d’ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d’urgenza l’Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;

RISERVATA la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall’Agenzia con le predette modalità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l’Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.

Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate - 6 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell’Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente "i termini e le modalità" per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come mod. dall’art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell’Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it "ai fini della consultazione" "in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti" (Provv. Direttore dell’Agenzia 5 marzo 2008 prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla normativa di settore, ha invitato in via d’urgenza l’Agenzia a sospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l’Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell’Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell’istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente dell’Agenzia, contrariamente a quanto da questa sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, in quanto:

1) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia poteva stabilire solo "i termini e le modalità" per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell’ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione -senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia- da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

2) il Codice dell’amministrazione digitale, invocato dall’Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l’attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all’estero. L’innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell’Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l’anno 2005. L’Agenzia non ha previsto "filtri" nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l’esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l’anno previsto dalla menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall’Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va inibita all’Agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un’idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata all’Agenzia la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione -in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell’Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalità giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all’evoluzione tecnologica, si porrà l’esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all’Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;

b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;

2) manda all’Ufficio di contestare all’Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;

3) dispone che l’Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.


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