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Marketing telefonico:La mancata osservanza del divieto dell’Autorità espone anche a sanzioni penali.

PRIVACY: Marketing telefonico (05/09/2008)

Stop del Garante privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L’Autorità - con alcuni provvedimenti di cui è stato relatore Mauro Paissan - ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l’ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.
Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.
“Se qualcuno vuole entrare in casa nostra – commenta Paissan – deve bussare. Così, se qualcuno vuole chiamarci per vendere un prodotto o un servizio, deve avere il nostro consenso per usare il nostro numero telefonico. Il Garante vuole difendere i cittadini che si sentono molestati da telefonate non desiderate. In questo modo si tutelano anche gli operatori di telemarketing che si comportano correttamente”.
Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i data base e venduto i dati sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni o servizi. Dalle verifiche effettuate presso le società che hanno fornito i data base è emerso che i dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Una delle società, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi.
Da parte loro le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling), non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.
La mancata osservanza del divieto dell’Autorità espone anche a sanzioni penali.


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