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PAGHE: Libro unico nota del 10 settembre 2008 Abrogato il libro paga e matricola e la nascita del li

PAGHE: Libro unico nota del 10 settembre 2008 (15/09/2008)

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Prot. 60010.10/09/2008.0007095
Roma, 10 settembre 2008

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Libro unico del lavoro - Vidimazione.

In materia di adempimenti nella gestione dei rapporti di lavoro - come già comunicato nelle
precedenti note inoltrate a codeste Strutture dalla scrivente Direzione1 - è stata prevista
l’abrogazione di tutte le disposizioni che prevedevano l’istituzione e la tenuta dei libri paga e
matricola e la conseguente sostituzione di detti libri2 con il Libro unico del lavoro3, nonché la
modifica del relativo regime sanzionatorio4.

LIBRO UNICO DEL LAVORO - NOZIONE E FINALITA’
Il Libro unico del lavoro nasce da una esigenza di semplificazione in materia di tenuta dei
documenti di lavoro. A tale fine sono stati soppressi i libri paga e matricola ed è stato istituito detto
Libro unico costruito sulla base di due elementi: le presenze del lavoratore e lo sviluppo del
trattamento retributivo.
Il Libro unico del lavoro equivale, infatti, al cedolino paga tenuto con i sistemi attualmente previsti
ed individuati al paragrafo seguente, integrato, sugli stessi sistemi, con il dettaglio delle presenze
del lavoratore. Esso assolve alla duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato del
proprio rapporto di lavoro ed agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione del Libro unico del lavoro, si fa integrale rinvio alla
circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - paragrafo "Libro
unico del lavoro: soggetti obbligati"5.
In particolare, a differenza dei libri paga e matricola, non sono più iscritti nel Libro unico del lavoro
i soggetti di cui all’art. 4, numeri 6) e 7) del DPR n. 1124/19656.
Anche per quanto concerne gli obblighi di registrazione si fa integrale rinvio al paragrafo della
circolare ministeriale n. 20/2008 "Obblighi di registrazione: contenuti"7.
A tale riguardo, si sottolinea l’importante novità riguardante i limiti temporali delle registrazioni
obbligatorie sul Libro unico del lavoro8, che debbono avvenire entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di riferimento (non più giornalmente come precedentemente previsto per il
preesistente libro paga9), termine entro il quale il datore di lavoro o il professionista stampa il
cedolino paga10.
Di rilievo è anche l’obbligo di registrazione sul Libro unico del lavoro dei lavoratori in
somministrazione, sia da parte dell’utilizzatore che dell’agenzia per il lavoro che li assume, per
finalità antielusive.
Con particolare riferimento ai datori di lavoro agricoli che avevano optato per il registro di impresa
semplificato (allegato B del DM 29.9.1995), assumendo lavoratori per un numero di giornate non
superiore a 270 in ragione d’anno, la circolare ministeriale n. 20/2008 esonera gli stessi dal
documentare la registrazione delle presenze sul Libro unico del lavoro.

LIBRO UNICO DEL LAVORO - ENTRATA IN VIGORE
Il Libro unico del lavoro entra in vigore il 18 agosto 2008, data di pubblicazione del Decreto
Ministeriale 9 luglio 200811, previsto dalla normativa sopra citata12.
A decorrere da tale data (18 agosto 2008) il libro matricola è immediatamente abrogato.
Per il libro paga vige un periodo transitorio13.
Regime transitorio14
In via transitoria, a decorrere dal 18 agosto 2008 e fino al periodo di paga relativo al mese di
dicembre 2008 e quindi fino al 16 gennaio 2009, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi
di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la corretta e regolare tenuta del libro
paga nelle due sezioni paga e presenze, secondo le disposizioni attuali.
A decorrere dal 18 agosto 2008, le Sedi territoriali dell’Istituto non debbono più vidimare il libro
matricola, in quanto abrogato.
Pertanto, durante il periodo transitorio, le Sedi dell’Istituto provvedono, per tutte le aziende che ne
facciano richiesta (comprese quelle di nuova istituzione), alla vidimazione del libro paga secondo le
modalità di seguito specificate al paragrafo

"LIBRO UNICO DEL LAVORO - MODALITA’ DI TENUTA".
LIBRO UNICO DEL LAVORO - LUOGO DI TENUTA E CONSERVAZIONE
A differenza di quanto stabilito per i libri paga e matricola15, il luogo di tenuta e conservazione del
Libro unico del lavoro può essere, alternativamente:
• la sede legale dell’impresa
• lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato16
• i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle
altre piccole imprese, anche in forma cooperativa17.
In caso di gruppi di impresa18, rientrano tra i soggetti ai quali possono essere affidati gli
adempimenti in materia di lavoro19 anche le società capogruppo che, pertanto, possono tenere e
conservare il Libro unico del lavoro.
I soggetti sopra elencati hanno l’obbligo di conservare il Libro unico del lavoro per la durata di
cinque anni dalla data dell’ultima registrazione20.
Il termine di conservazione per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione è esteso
anche ai preesistenti libri di paga e di matricola21.

LIBRO UNICO DEL LAVORO - MODALITA’ DI TENUTA
Il datore di lavoro obbligato all’istituzione del Libro unico del lavoro deve istituire e tenere un unico
libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più
sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.
Rispetto al sistema previgente, il Libro unico del lavoro non può essere tenuto in forma manuale.
Gli unici sistemi di tenuta previsti sono i seguenti22:
1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimazione da
parte dell’Inail o, in alternativa, da parte dei soggetti autorizzati dall’Inail)
2. stampa laser (autorizzazione preventiva da parte dell’Inail alla stampa e generazione della
numerazione automatica)
3. su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.
A tale riguardo, il decreto ministeriale di attuazione del Libro unico23 individua l’Inail come unico
ente preposto ad effettuare la vidimazione, anche nel caso quindi dei datori di lavoro che
provvedevano alla vidimazione presso altri Istituti (es. i datori di lavoro agricoli presso l’Inps).
Sull’argomento, allo stato, si fa rinvio alla nota del 4.9.200824.
Comunque, in linea generale, riguardo alla tenuta del Libro unico del lavoro ed indipendentemente
dal sistema di tenuta adottato, è obbligatorio:
• attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che compone il
Libro unico del lavoro
• conservare eventuali fogli deteriorati o annullati
• istituire un documento unitario. Il Libro unico del lavoro dovrà essere, quindi, unitario,
quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione.
Come indicato nella citata circolare ministeriale n. 20/2008, è ritenuta, comunque corretta,
all’interno del Libro unico del lavoro regolarmente istituito, l’eventuale elaborazione separata del
calendario delle presenze, mantenendo una numerazione sequenziale.
1. Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo
1.1 Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con preventiva
numerazione dei fogli mobili e vidimazione a cura delle Sedi Inail.
In tale caso, il Libro unico del lavoro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato in ogni
pagina e vidimato presso una qualsiasi Sede dell’Istituto dai funzionari a ciò incaricati.
A decorrere dal 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio), la vidimazione del
Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione Rapporto assicurativo (GRA)
esclusivamente con riferimento al "Codice Cliente" e non più alla Posizione Assicurativa
Territoriale (PAT), secondo le istruzioni tecniche che verranno impartite con successiva nota.
1.2 Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con numerazione e
vidimazione effettuata, dai soggetti autorizzati dall’Inail, in sede di stampa del modulo
continuo.
In tale caso gli Utenti (datori di lavoro, consulenti del lavoro, professionisti e gli altri soggetti
abilitati25) debbono presentare all’Inail una richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di
stampa tipografica del tracciato dei moduli da utilizzare.
La richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa tipografica dei moduli può essere
presentata presso una qualsiasi Sede dell’Istituto, anche se, per motivi pratici, è preferibile
interessare la Sede Inail più vicina alla tipografia incaricata ad eseguire le previste operazioni che
consistono nell’apposizione del numero d’ordine e del logo dell’Istituto in fase di stampa tipografica
del tracciato dei moduli da utilizzare.
La Sede interessata dovrà prendere contatti con la tipografia designata dall’Utente, presenziare alla
stampa dei moduli ed eseguire sia la vidimazione sull’ultimo foglio del blocco che la registrazione
in procedura GRA
A decorrere dal 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio), la vidimazione del
Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione Rapporto assicurativo (GRA)
esclusivamente con riferimento al "Codice Cliente" e non più alla Posizione Assicurativa
Territoriale (PAT), secondo le istruzioni tecniche che verranno impartite con successiva nota.
2. Stampa laser
Per questo sistema di tenuta del libro unico del lavoro, è prevista una iniziale richiesta di
autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa.
In particolare, gli Utenti debbono presentare ad una qualsiasi Sede Inail una iniziale richiesta di
autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.
Come detto nel paragrafo LIBRO UNICO DEL LAVORO - MODALITA’ DI TENUTA, il Libro
unico del lavoro è costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione,
registrazioni, tenuta e conservazione.
Pertanto, l’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro
riguarda il Libro nel suo complesso, anche in caso di eventuale elaborazione separata del calendario
delle presenze.
Tutti i soggetti autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser sono tenuti al rispetto delle
seguenti condizioni:
• la stampa del tracciato deve essere conforme al fac-simile autorizzato
• il programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di stampa di ogni foglio
• su ogni foglio devono, inoltre, essere riportati il numero progressivo della pagina, il numero
di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della Sede Inail che ha
rilasciato l’autorizzazione.
Rispetto ai previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo
mensile delle retribuzioni, nonché l’obbligo di inoltrare alla Sede Inail, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo.
In coerenza con il nuovo disposto normativo, si allegano il modello di richiesta di autorizzazione
alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro26, nonché il modello utile ai fini
della notifica del provvedimento di autorizzazione27, che sostituiscono la modulistica attualmente in
uso28.
A decorrere dal 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio), l’autorizzazione alla
vidimazione del Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione Rapporto assicurativo
(GRA) esclusivamente con riferimento al "Codice Cliente" e non più alla Posizione Assicurativa
Territoriale (PAT), secondo le istruzioni tecniche che verranno impartite con successiva nota.
3. Supporti magnetici e sistemi di elaborazione automatica dei dati
Il Libro unico del lavoro può essere tenuto con modalità informatiche e precisamente:
• su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. Il documento
informatico deve avere la forma di documento statico non modificabile e deve essere
emesso, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con
l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale
• con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la consultabilità dei dati in
ogni momento, l’inalterabilità e l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle
operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice
dell’Amministrazione digitale29.
In merito alle caratteristiche tecniche di detti sistemi, si fa rinvio a quanto indicato nella circolare n.
20/2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - paragrafo "Obbligo di
istituzione e tenuta".
Queste modalità informatiche di tenuta del Libro unico del lavoro sono sottratte all’obbligo di
vidimazione e di autorizzazione da parte dell’Inail.
Unico adempimento per i soggetti che si avvalgono di questa modalità di tenuta è l’inoltro di
un’apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, prima della messa in uso, con l’indicazione dettagliata delle caratteristiche
tecniche del sistema adottato.

LIBRO UNICO DEL LAVORO - NUMERAZIONE UNICA
I seguenti soggetti:
• i consulenti del lavoro e gli atri professionisti abilitati30
• i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle
altre piccole imprese, anche in forma cooperativa31
• nei gruppi di impresa32, le società capogruppo delegate dalle società controllate e collegate
all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979
possono essere autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unica del Libro unico del lavoro
per i datori di lavoro assistiti.
Riguardo alla modalità di tenuta del Libro unico del lavoro con la numerazione unica, vengono
aboliti già in sede di decreto legge33 e non più riproposti in alcun modo dal decreto ministeriale di
attuazione del Libro unico del lavoro34 gli obblighi, per i soggetti sopra elencati, tenutari di un libro
unico per più datori di lavoro, relativi alla comunicazione mensile al cliente ed annuale all’Inail dei
numeri utilizzati, di cui non dovrà essere tenuta alcuna registrazione interna.
Per questo sistema di tenuta del Libro unico del lavoro, è previsto un invio, per via telematica,
all’Inail35:
• della richiesta di autorizzazione ad adottare un sistema di numerazione unitaria per i datori
di lavoro assistiti dei quali dovrà essere inviato anche un elenco corredato del codice fiscale
dei medesimi
• di ogni variazione intervenuta (acquisizione/cessazione dall’incarico di un datore di lavoro)
entro 30 giorni dall’evento.
A tale proposito, atteso che per la numerazione unica non è allo stato prevista una gestione
informatizzata da parte dell’Istituto, si fa riserva di successive istruzioni tecniche, anche in merito
alle comunicazioni che dovranno inoltrare entro la fine del periodo transitorio i soggetti già
autorizzati alla numerazione unitaria, appena sarà predisposta la procedura telematica.
Infine, in riferimento al Libro unico del lavoro, a supporto dell’operatività delle Sedi e dei
funzionari di vigilanza dell’Istituto è stata già inviata con nota dell’8.9.2008 della scrivente
Direzione la tabella delle nuove sanzioni amministrative formali36.

IL DIRETTORE CENTRALE f.to (dr. Fernando Giannoni)

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

ALLEGATO 1

Organo: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento: DECRETO 9 luglio 2008
Oggetto: Modalita’ di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di
lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo,
e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalità e tempi di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;
Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati
di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione
amministrativa, che, all’art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con
strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione,
conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli
articoli 3, 39, 45 e 71;
Decreta:

Art. 1.
Modalità di tenuta
Fermo restando l’obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli
deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei
seguenti sistemi:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della
messa in uso presso l’Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati
dall’Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell’Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in
precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la
inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di
cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa
apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della
messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
1.
Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale
precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del
lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena
comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.
2.
Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati
variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa
annotazione sul libro unico del lavoro.
3.

Art. 2.
Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati
I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano
autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
b) inviare, in via telematica, all’Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale
dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all’Inail, entro 30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro
e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro gia’ comunicati ai sensi della precedente lettera b).
1.

Art. 3.
Luogo di tenuta e modalità di esibizione
Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del
lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle
imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
1.
Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi
di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In caso di
attivita’ mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso piu’ luoghi di
lavoro nell’ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilita’ dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve
essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente
formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
2.
I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui
all’art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici
giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
3.

Art. 4.
Elenchi riepilogativi mensili
A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od
operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai
tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all’ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.
1.
Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l’inizio
dell’accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilita’ di realizzazione e di esibizione degli stessi da
parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all’art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12.
2.
1 di 2

Art. 5.
Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori
Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro»
qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività
aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
1.
Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all’art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all’art. 4 del presente decreto, si
computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall’effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli
associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.
2.

Art. 6.
Obbligo di conservazione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e di
custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
1.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata in vigore della
semplificazione di cui all’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.
2.

Art. 7.
Regime transitorio e disposizioni finali
Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di
istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal
presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e
del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di
lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.
2.
Il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente 3. abrogati.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008 Uffico di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 91
2 di 2

ALLEGATO 2

                                                           ALLA SEDE INAIL DI
                                                               ……………………………………………….
  Via …………………………………………..
                                                                         C.A.P. ………Città ………………………..
                                                                                 

    RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VIDIMAZIONE CON STAMPA LASER

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE DATORIALE/SOGGETTO ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 12/79
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

Via, n.
C.A.P., Comune, Prov.
richiede l’autorizzazione alla vidimazione  in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.

Si allega:

q    fac-simile del Libro unico del lavoro con il logo INAIL
DATA                                                                       TIMBRO E FIRMA
________________                                                  ___________________________                                                               

ALLEGATO 3

Sede di …………………………

Codice Sede ………………….. Data Autorizzazione ………….
N° autorizzazione …………….
                                                               ……………………………………………….
  Via …………………………………………..
                                                                         C.A.P. ………Città ………………………..
                                                                      
                                                                                              
                                                                                 
OGGETTO: Autorizzazione alla vidimazione in  fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.        
In riferimento alla richiesta presentata in data ………….,  si autorizza la vidimazione  in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.
Si comunica, al riguardo, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
·         la stampa del tracciato deve essere conforme al fac-simile autorizzato;
·         il programma di elaborazione deve prevedere  la data e l’ora di stampa di ogni foglio;
·         su ogni foglio devono, inoltre, essere riportati il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione, il codice della Sede INAIL che ha rilasciato l’autorizzazione ed il numero progressivo della pagina
IL DIRIGENTE DELLA SEDE

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