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PAGHE: Il turnista e le festività infrasettimanali

PAGHE: Il turnista e le festività infrasettimanali (16/10/2008)

Domanda

Esiste l’obbligo di prestazione per i turnisti di un call center, durante le festività infrasettimanali (25 e 26 dicembre 2008)? Le risorse che per giustificato motivo non possono effettuare la prestazione lavorativa devono presentare permesso con conseguente scalo di ore Rol o di ferie? Se un full time non turnista presta lavoro in queste giornate è da considerarsi lavoro festivo o lavoro straordinario festivo? Se un part time turnista (addetto) presta lavoro in queste giornate è da considerarsi lavoro festivo o lavoro straordinario festivo?

F. C. - CROTONE


Risposta
In relazione al primo quesito, si segnala che il Contratto collettivo del settore telecomunicazione, all’articolo 32 (Assenze, permessi congedi, aspettativa), prevede che «Il lavoratore che – salvo il caso di giustificato impedimento – non può presentarsi in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare l’assenza non oltre il secondo giorno. Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dare luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente Ccnl. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata».Pertanto, il lavoratore turnista avrà l’obbligo di prestare la propria attività lavorativa nei giorni e secondo l’orario stabilito dalla società datrice di lavoro, salvo il caso di giustificato impedimento.In relazione, invece, al secondo quesito, si evidenzia che il Contratto collettivo del settore telecomunicazione, all’articolo 28, prevede quanto segue: «Agli effetti della legge 260 del 27 maggio 1949, legge 54 del 5 marzo 1977 e del Dpr 792 del 28 dicembre 1985, sono considerati giorni festivi: … B) le festività di cui appresso: Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre)… Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle suddette festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’articolo 30 (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) per tali prestazioni.In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge 54 del 5 marzo 1977 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di quattro giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno. In caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Per quanto concerne le modalità per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12, articolo 26 (Orario di lavoro - Riduzione dell’orario di lavoro)».

Fonte: il sole24ore.it


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