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PRIVACY: No ai sondaggi "occulti"
(24/10/2008)
Realizzare un sondaggio d’opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy.
Lo ha ribadito l’Autorità per la protezione dei dati personali con un’ordinanza di ingiunzione, relatore Francesco Pizzetti, nei confronti una società che aveva condotto un sondaggio circa la soddisfazione dei cittadini residenti nei confronti dell’amministrazione di un piccolo Comune del Nord Italia. La società aveva realizzato il sondaggio contattando telefonicamente i cittadini senza dare loro le specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento cui i dati raccolti sarebbero stati destinati, violando così le disposizioni del Codice privacy che impongono l’obbligo a chi raccoglie dati personali di informare gli interessati sull’uso che verrà fatto di queste informazioni. Inoltre, nonostante tale attività costituisse un trattamento di dati personali per il quale deve essere assolto l’obbligo di notifica al Garante, nessuna comunicazione al riguardo era stata inviata presso l’Autorità.
In relazione a queste due violazioni del Codice il Garante ha applicato nei confronti della società di sondaggi sanzioni amministrative pecuniarie. Ordinanza ingiunzione nei confronti di Contact point s.r.l. - 26 giugno 2008
Registro delle deliberazioni Del. n. 44 del 26 giugno 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ORDINANZA INGIUNZIONE
NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 ottobre 2007 nei confronti di Contact point s.r.l., con sede in Legnano (MI), via Giacomo Leopardi n. 9/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");
RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 3504 datata 21 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 3508 del 21 febbraio 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 28 marzo 2006 circa il trattamento di dati personali, anche sensibili, utilizzati per attività di sondaggi di opinione;
RILEVATO che la società, con nota dell’8 aprile 2006, ha fornito ulteriori informazioni e inviato altra documentazione inerente alle modalità di trattamento dei dati personali relativi al sondaggio volto a rilevare il grado di soddisfazione dei residenti nel Comune di Cortemaggiore relativamente all’amministrazione comunale in carica tra cui il testo dell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice. Dal verbale di operazioni compiute, nonché dalle ulteriori informazioni e documenti inviati, è risultato che la società ha reso l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice priva delle specifiche indicazioni sulla finalità del trattamento cui i dati sarebbero stati destinati (sondaggi sulla soddisfazione dei residenti nel Comune di Cortemaggiore relativamente all’attuale amministrazione comunale), contravvenendo a quanto disposto dal comma 1, lett. a) del predetto art. 13;
VISTO il provvedimento del Garante del 13 settembre 2007 che ha vietato alla società ulteriori trattamenti ileciti di dati personali del genere accertato;
VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 17237/42702 del 13 ottobre 2007 con cui si è contestata alla società la violazione prevista dall’art. 161 del Codice in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;
RILEVATO dal predetto rapporto che la società non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall’art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);
RILEVATO, quindi, che l’attività della società ha configurato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice), svolto senza rendere un’idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice;
VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione di cui all’art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati con particolare riguardo all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alle condizioni economiche (società in liquidazione), nella misura del minimo pari alla somma di tremila/00 euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
ORDINA
a Contact point s.r.l., con sede in Legnano (MI), via Giacomo Leopardi n. 9/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento;
DÁ ATTO CHE
avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
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