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Il premio INAIL può essere ridotto a tutte quelle realtà che hanno provveduto a migliorare la sicure

PAGHE: Premio INAIL ridotto (20/11/2008)

Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Nuovo Modello OT/24.
Come noto, entro il 31 gennaio 2009, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).
La scrivente Direzione, d’intesa con la Contarp Centrale, ha provveduto ad aggiornare e modificare il contenuto del modello OT/24 anche in connessione con l’evoluzione della normativa in materia di prevenzione.
Le modifiche introdotte, in particolare, sono riconducibili all’emanazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Il nuovo modello, pertanto, sostituisce quello precedentemente in vigore e, insieme alla guida alla compilazione aggiornata, è stato inserito nel sito Internet dell’Istituto .
Con l’occasione, si ricorda che, sulla base di quanto disposto con Decreto del 24 ottobre 2007[1], emanato in attuazione dell’articolo 1 commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la concessione del suddetto beneficio è subordinata, tra l’altro, all’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal decreto in argomento.
Con riferimento, infine, al possesso da parte dei datori di lavoro degli ulteriori requisiti quali "l’applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge" ed ancora "l’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro", si fa presente che, in attesa della circolare ministeriale sull’argomento, di prossima emanazione, al momento i datori di lavoro dovranno ancora utilizzare l’apposito modello di autocertificazione, approvato con la circolare INAIL n. 7/2008[2].
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sul contenuto delle indicazioni impartite in materia dal Ministero del Lavoro.


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