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FAQ esaustiva sul Libro Unico del Lavoro - news 2009

PAGHE: Libro Unico del Lavoro Domande e rispsote (08/01/2009)

A) Soggetti obbligati e obbligo di istituzione



1 - Le deleghe per le aziende clienti vanno inviate in via telematica all’Ispettorato del Lavoro entro il 31/01/2009?

Non sono le deleghe che devono essere inviate alla DPL, ma soltanto la comunicazione relativa alle aziende per conto delle quali il LUL viene materialmente tenuto e conservato presso lo studio professionale. Tale adempimento, peraltro, è stato semplificato secondo quanto chiarito dal Ministero e dall’Inail con note del 7 gennaio 2009: il CdL che elabora e stampa il LUL flagga l’apposita indicazione nel Punto Cliente Inail confermando la tenuta del LUL per le proprie aziende e nessuna ulteriore comunicazione dovrà essere effettuata alla DPL.


2 - Se si è in possesso di un libro retribuzioni vidimato con pagine ancora libere, qual è la sorte dei vecchi libri una volta entrato in vigore il L.U.L.?

I vecchi libri di matricola, paga e presenze alla data del 31 dicembre 2008 sono definitivamente collocati a riposo e non devono essere più utilizzati, né aggiornati e devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima annotazione. Trattandosi di dismissione ex lege non appare necessario l’annullamento/sbarramento degli spazi residui non utilizzati.


3 - I consulenti del lavoro devono comunicare alle DPL le ditte che si acquisiscono nel corso del 2009 e le ditte per le quali perdono l’incarico di elaborazione del L.U.L.? In caso di risposta affermativa, quali sono i termini per effettuare le comunicazioni di acquisizione e/o cessazione dell’incarico?

La comunicazione nei confronti della DPL è obbligatoria esclusivamente per quanto attiene la tenuta del LUL e non già l’elaborazione dello stesso. Pertanto l’elenco dei soggetti per i quali si elabora il LUL va aggiornato soltanto presso l’Inail, peraltro utilizzando l’apposita procedura informatica attraverso l’accesso al Punto Cliente. In ogni caso, ove per le nuove aziende acquisite in delega per l’elaborazione del LUL si proceda alla tenuta, le stesse potranno essere notiziate alla DPL direttamente flaggando l’apposito spazio a ciò dedicato all’interno della procedura del Punto Cliente INAIL.


4 - Come deve essere trasmessa alla DPL la comunicazione del consulente, con allegato elenco delle aziende che gli hanno conferito delega alla tenuta del libro unico e qual è il termine ultimo per la comunicazione?

Come chiarito da Ministero e Inail con note del 7 gennaio, il CDL può adempiere a questo obbligo semplicemente flaggando nel Punto Cliente Inail l’apposita indicazione relativa alla tenuta del LUL per le aziende in delega sulla numerazione unitaria. Il termine ultimo è quello dell’effettiva elaborazione del LUL e cioè del giorno antecedente all’effettivo inizio della tenuta.


5 - È necessario adottare il L.U.L. nel caso in cui, nel redigere le buste paga di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2009, si debba certificare esclusivamente la corresponsione di n. 2 rate di t.f.r. (pagate a gennaio e febbraio 2009) del dipendente di una ditta cessato in data 31/12/2008?

NO. Il LUL va istituito per le attività lavorative espletate dal 1° gennaio 2009. Nel caso di specie si potrà elaborare la semplice “busta paga” atta a contenere la valorizzazione delle indennità di fine rapporto


6 - Le amministrazioni, quali ad esempio le Università, rientranti tra i soggetti elencati nell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 devono annotare nel libro unico i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o i contratti per lo svolgimento dell’attività di tirocinio o di tutorato?

Le pubbliche amministrazioni non devono in nessun caso istituire il LUL.


7 - Per le soc. coop. armatrici di motopesca aventi armamento sia di motopesca inferiori a ton. 10 (soggette alla Legge 250/58), sia di motopesca superiori a ton. 10 (soggette alla legge 413/84) e con rapporto di lavoro subordinato dei marittimi imbarcati, sussiste l’obbligo di iscrizione del personale componente l’equipaggio della nave nel libro unico del lavoro, introdotto dall’art. 39, c.1, del D.L. n. 112/2008?

Il LUL non deve essere istituito per i marittimi che operano secondo le disposizioni del codice della navigazione per i quali i ruoli di equipaggio e gli stati di paga assolvono alle necessità informative richieste dal DL n. 112/2008 e dal DM 9 luglio 2008 per la generalità degli altri datori di lavoro mediante il LUL. Anche i datori di lavoro marittimo, peraltro, dovranno istituire il LUL per i propri dipendenti che non siano classificabili fra la gente di mare (ad es. impiegati amministrativi).


8 - Una ditta che affida l’elaborazione del cedolino ad un professionista può affidare la tenuta e conservazione del LUL ad altro professionista?

I rapporti professionali fra azienda e professionisti abilitati alla elaborazione, stampa, tenuta e conservazione del LUL non sono soggetti ad obblighi consequenziali tassativi. Ben potrà, quindi, l’impresa affidare al CdL 1 l’elaborazione e la stampa del LUL e al CdL2 affidare la mera tenuta e conservazione. Del CdL 2 si dovrà dare comunicazione alla DPL, il CdL 1, invece, inserirà l’azienda fra quelle in delega nella propria numerazione unitaria presso il Punto Cliente Inail.


9 - In seguito all’entrata in vigore del libro unico e in presenza di autorizzazione Inps ai sensi della circolare 100/2006, come possono, le aziende agricole, ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di amministrazione del personale?

Come chiarito dall’Inail con nota del 12 gennaio 2009, in materia di adempimenti sul Libro Unico del Lavoro, le aziende agricole possono avvalersi anche di categorie di professionisti del settore agrario, vale a dire: agrotecnici, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari.


10 - Un Commercialista che ha conferito l’incarico ad un Consulente del Lavoro di elaborare per proprio conto e per i propri clienti il Libro Unico del Lavoro, può rimanere depositario del Libro Unico del Lavoro per i propri clienti (previa comunicazione alla DPL competente), anche se l’elaborazione e la stampa del LUL sono eseguite dal Consulente del Lavoro su una propria autorizzazione Inail valida per tutti i Suoi clienti?

Il Commercialista ha un rapporto diretto con la propria azienda assistita e pertanto potrà essere tenutario del LUL. I rapporti fra il commercialista e il CdL rimangono nella sfera dei rapporti professionali e non incidono sulla tenuta del LUL. In questo caso l’azienda dovrà comunicare alla DPL l’affidamento della tenuta o il Commercialista potrà farlo per l’insieme delle aziende, in quanto il CdL che elabora il LUL avrà tutte le ditte in delega per l’elaborazione, ma non potrà ovviamente flaggare nel Punto Cliente Inail l’affidamento del LUL quale comunicazione sostitutiva della comunicazione dovuta alla DPL.


11 - Una società italiana che ha aperto un ufficio di rappresentanza a Mosca (e non stabile organizzazione), nel quale lavorano n. 2 dipendenti russi assunti e retribuiti sulla base della normativa russa in materia fiscale e previdenziale, deve registrare tali dipendenti nel LUL?

La nozione di datore di lavoro, secondo il Vademecum ministeriale del 5 dicembre 2008, fa riferimento alle seguenti categorie: datore italiano che opera in Italia; datore italiano che opera all’estero con dipendenti italiani o in distacco; datore estero che opera con dipendenti in Italia; datore estero che opera con dipendenti esteri in Italia con obbligo contributivo. Non è compreso, quindi, il datore di lavoro italiano che opera all’estero esclusivamente con dipendenti non italiani.


12 - Per gli Ente Pubblici non economici sussiste l’obbligo di tenuta del LUL?

Gli enti pubblici di qualsiasi natura sono esclusi dalla disciplina in materia di Libro Unico del Lavoro, sia quelli non economici che quelli economici, come chiarito con interpello n. 3 del 6 febbraio 2009. Resta fermo anche per tali enti l’obbligo di documentare lo svolgimento della prestazione lavorativa a tutti i fini di legge, ivi compresa la predisposizione di un prospetto di paga per i lavoratori dipendenti.


13 - Una Università pubblica assume, per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 38/1980, operai agricoli secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali. Poiché la Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008 ha precisato che le Pubbliche Amministrazioni sono esentate dalla istituzione del Libro Unico provvedendo alle registrazioni prescritte mediante “i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico”, l’Università ha emesso cedolini paga anche per i predetti operai agricoli, nei quali sono registrati nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello, data di assunzione, retribuzione base, ore lavorate, giornate lavorate, retribuzione lorda, ritenute previdenziali ed assistenziali, ritenute fiscali, trattenute extraerariali. Si chiede se la stessa sia comunque tenuta ad istituire per detto personale il Libro Unico del Lavoro?

L’Università pubblica, alla stregua della generalità delle altre pubbliche amministrazioni, è esonerata dall’obbligo di istituire e tenere il LUL, per qualsivoglia rapporto di lavoro dalla stessa instaurato. Nel caso di specie l’occupazione di personale in regime privatistico, con riferimento alla contrattazione collettiva del settore agricolo, non trasforma la natura giuridica dell’Ente che permane nella sua identità pubblicistica. Peraltro, la non obbligatoria istituzione del LUL, non esonera l’Università dal tenere documentazione idonea ad attestare ai dipendenti l’effettiva corrispondenza fra la prestazione lavorativa svolta e la retribuzione corrisposta, nonché per consentire agli organi di vigilanza il riscontro dei regolari versamenti previdenziali e dei relativi trattamenti fiscali, così come il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro. D’altronde, ciò potrà essere adempiuto mediante qualsiasi strumento documentale, quale efficacemente pare essere il cedolino paga già correttamente predisposto nel caso di specie.




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