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Accordo interconfederale del 15 aprile 2009

PAGHE: ASSETTI (12/05/2009)

Sottoscritto l’accordo interconfederale per l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Confermati gli assetti contrattuali previsti dall’accordo quadro (Ccnl di categoria e contrattazione aziendale o territoriale) la cui durata (parte economica e normativa) sarà triennale. L’accordo decorre dal 15/04/2009 e resterà in vigore sino al 15/04/2013.

Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 Premessa Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività anche attraverso il rafforza-mento dell’indicazione condivisa da Governo, organizzazioni di rappresentanza delle imprese ed organizzazioni sindacali dei lavoratori con l’accordo quadro del 22 gen-naio 2009, cui viene data completa attuazione con la presente intesa, per una politi-ca di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese nell’ambito degli o-biettivi e dei vincoli di finanza pubblica. Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industrialiche persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il raffor-zamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l’occupabilità ed il miglio-ramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori. Le parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli, esprimono l’essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regola-to e quindi in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle regole. Le parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore nelle relazio-ni sindacali che hanno il compito di determinare le condizioni confacenti agli obiettivigenerali dell’economia perseguendo l’incremento dei redditi di impresa e lavoro at-traverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva, alla definizione dei contenuti collettivi nel rapporto di lavoro ed alla promozione di servizi a favore dei lavoratori. Con il presente accordo le parti stipulanti concordano un sistema di relazioni indu-striali ed un modello di assetti della contrattazione collettiva che, con carattere spe-rimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce le regole già definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavo-ro e sostegno al sistema produttivo”. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole qui definite, le parti costitui-scono a livello interconfederale un Comitato paritetico quale specifica sede di moni-toraggio, analisi e raccordo costante anche con l’obiettivo di fornire, in una logica di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei rispetti-
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vi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli, secondo quanto stabilito con ap-posito regolamento che forma parte integrante del presente accordo. Tutto ciò premesso le parti concordano 1. Gli assetti della contrattazione collettiva 1.1. In coerenza con gli obiettivi individuati in Premessa le parti confermano un mo-dello di assetti contrattuali che prevede: - un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica - un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoria-le, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale.2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 2.1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha le seguenti caratteristi-che: durata triennale tanto per la parte economica che normativala funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi co-muni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. 2.2. Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le parti hanno individuato l’indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata – in un nuovo in-dice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armo-nizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei benienergetici importati. L’indice previsionale sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevo-lezza ed affidabilità sulla base di una specifica lettera di incarico. Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre alnetto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettua-ta dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi. 2
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In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti sti-pulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio as-sunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l’anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro dicategoria. 2.3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale. A tal fine il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce, a valere per il sistema delle imprese rientranti nel campo di applicazione, la disciplina dei diritti di informazione e consultazione in attuazione delle direttive europee nonché modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi parititetici per approfon-dire i temi connessi agli andamenti economico-sociali ed alle politiche settoriali. Sui risultati delle iniziative di approfondimento possono essere realizzati avvisi co-muni fra le parti stipulanti anche ai fini dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni competenti. È inoltre competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incenti-vazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese nonché la tempistica, secon-do il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola. 2.4. Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, aziendale o territo-riale nonché i tempi di apertura e lo svolgimento dei negoziati. In ogni caso le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro ventigiorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi na-zionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiun-gimento dell’accordo di rinnovo. 3
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Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e comunque per un periodo complessiva-mente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto. Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di ca-tegoria non sia stato ancora rinnovato, è previsto l’interessamento del Comitato pari-tetico per la gestione del presente accordo interconfederale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto. 3. Il secondo livello di contrattazione. 3.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi dell’Unione europea si è sviluppata ne-gli ultimi venti anni una generale tendenza a favorire un progressivo decentramento della contrattazione collettiva, ritengono che una maggiore diffusione della contrat-tazione di secondo livello possa consentire di rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali.Le parti, pertanto, con il presente accordo interconfederale confermano la necessitàche vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le mi-sure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazio-ne di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento econo-mico delle imprese, concordati fra le parti. 3.2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrat-tazione, secondo il principio del “ne bis in idem”. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale. Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti, nei tempi che saranno ritenutinecessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrat-tazione previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, da-gli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti so-ciali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, orga-nizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari oppor-tunità ed agli interventi volti a favorire l’occupazione femminile. 3.3. Rispetto alla contrattazione aziendale con contenuti economici, il premio varia-bile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro-grammi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di4
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qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai ri-sultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolaritrattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Nel caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere deter-minati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specifi-cità delle imprese del settore. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e con-sultazione. 3.4. Per favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici nelle imprese di minori dimensioni, con le incentivazioni previste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, possono concor-dare linee guida utili a definire modelli di premio variabile con le caratteristiche di cui al precedente punto 3.3. che potranno essere adottate e/o riadattate in funzione del-le concrete esigenze delle aziende interessate. Per valorizzare le esperienze realizzate ed i risultati conseguiti, anche attraverso le iniziative di categoria, in termini di miglioramento degli indicatori economici azienda-li, possono essere costituiti in sede nazionale apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare ed analizzare la contrattazione di secondo livello. I risultati così raccolti saranno trasmessi in forma aggregata al Comitato paritetico interconfederale per ogni conseguente decisione circa il funzionamento del presen-te accordo ed ai fini delle verifiche richieste per legge allo scopo di ampliare, modi-ficare o innovare gli strumenti di incentivazione della contrattazione di secondo livel-lo. 3.5. Le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte congiunta-mente dalle rappresentanze sindacali unitarie costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono es-sere presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’accordo. 5
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L’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo com-plessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo,le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere che a livello territoriale l’Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale siano interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo. 3.6. Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione delle clauso-le tutte così come definite nel presente punto 3., saranno disciplinate fra le organiz-zazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il contratto colletti-vo nazionale di lavoro di categoria, prima in sede territoriale e poi a livello nazionale. Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, le stesse parti adiranno un collegio di arbitrato secondo modalità e procedure stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o con specifico accordo interconfederale. Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di responsabilità riguardanti esclusivamente i com-portamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza. Per la realizzazione di quanto qui stabilito, in sede di contrattazione collettiva nazio-nale di categoria le parti disciplineranno le specifiche procedure di conciliazione ed arbitrato. 4. Elemento di garanzia retributiva 4.1. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con parti-colare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemen-to di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di con-trattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici in-dividuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di ca-tegoria. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo qua-driennio. La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 6
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5. Intese per il governo delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio. 5.1. Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o perfavorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area, i contratti collettivi nazio-nali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le Associa-zioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipu-lanti il contratto medesimo, siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disci-plinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. La capacità di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale quali, ad esempio, l’andamento del mercato del lavoro, i livel-li di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la necessità di determinare condizioni diattrattività per nuovi investimenti. In ogni caso le intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventiva-mente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della ca-tegoria interessata. Sono fatte salve diverse soluzioni già definite in materia dai contratti collettivi nazio-nali di lavoro di categoria. 6. Disposizioni transitorie. 6.1. Il presente accordo decorre dal 15 aprile 2009 ed avrà vigore fino al 15 aprile 2013. Sei mesi prima della scadenza le parti, anche sulla base dei rapporti di verifica e-ventualmente elaborati annualmente, procederanno ad una valutazione complessivadel funzionamento del sistema di relazioni industriali e della contrattazione collettivaai vari livelli nel periodo di sperimentazione al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi,modifiche od integrazioni. 6.2. Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata invigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo in-terconfederale. Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. do-vranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frat-tempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto. 7
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In fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell’eventuale re-cupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente si procederà secondo la disciplina prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993. 7. Rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva 7.1. Le parti confermano l’interesse a definire uno specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro valutando le diverse ipotesi che possono essere adot-tate con accordo ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindaca-le. 7.2. Per un regolato sistema di relazioni industriali le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare – nell’esercizio del cosiddetto potere d’influsso proprio delle orga-nizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori - tutte le regole che libe-ramente sono definite in materia di contrattazione collettiva. 8. Razionalizzazione e riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. 8.1. Le parti confermano l’interesse a proseguire nell’attività di verifica circa la pos-sibilità di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del nu-mero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ognuna delle tre distinte ipotesi dovrà essere verificato lo specifico interesse re-so esplicito dalle Associazioni/Federazioni di Categoria titolari dei rispettivi contrattinazionali. In funzione di detta verifica le parti potranno individuare ed essere garanti degli o-biettivi comuni e condivisi che - su richiesta delle categorie interessate - possono eventualmente favorire operazioni di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le decisioni assunte dalle categorie stesse. Nell’ambito dell’attività di verifica, che rientra nelle competenze del Comitato parite-tico, saranno esaminate anche condizioni, tempi e modalità per la definizione di e-ventuali nuovi contratti collettivi per una adeguata e coerente gestione dei rapporti di lavoro in aree produttive prive di discipline contrattuali specifiche.Dichiarazione fra le parti In relazione a quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui al punto 6.2. le particoncordano che anche i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accor-di di secondo livello con scadenza precedente alla firma del presente accordo inter-8
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confederale ma per i quali non sia ancora iniziato il confronto negoziale per il rinno-vo, saranno rinnovati con l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità,tempi stabiliti con il presente accordo. CONFINDUSTRIA (Emma Marcegaglia) CISL (Raffaele Bonanni) UIL (Luigi Angeletti) 9
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Allegato Regolamento per il funzionamento del Comitato paritetico interconfederale di cui all’accordo del 15 aprile 2009 1. Le parti stipulanti attivano una sede interconfederale di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico che, di norma, quattro volte l’anno ed in ogni altra occasione ritenuta opportuna, prenderà in considerazione l’evoluzione dello stato dell’industria, dell’occupazione e del sistema di relazioni industriali anche al fine di verificare la funzionalità delle regole definite con l’”Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009”. In questa stessa sede formerà oggetto di analisi e confronto l’andamento dei princi-pali aspetti delle relazioni industriali quali, ad esempio, il costo del lavoro, la dinami-ca della produttività del lavoro, i tassi di occupazione e la gestione delle risorse u-mane con particolare riferimento ai regimi di impiego, al collocamento, alla mobilità, alla cassa integrazione, alle pari opportunità, ecc., nonché, anche sulla base delleinformazioni rese dalle rispettive strutture di categoria e territoriali, lo sviluppo della contrattazione collettiva in sede di categoria, di territorio e di azienda. 2. Il Comitato è composto da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti firmata-rie. I componenti durano in carica per tutta la vigenza dell’accordo interconfederale 15 aprile 2009 e possono essere sostituiti mediante comunicazione scritta dalle stesse organizzazioni che li hanno nominati. Nella seduta di insediamento il Comitato definirà le modalità di convocazione e di funzionamento. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno 7 compo-nenti di cui almeno 3 rappresentanti di ognuna delle due parti. 3. Le deliberazioni del Comitato sono assunte all’unanimità. Il Comitato procede con deliberazioni nei casi di ritardata conclusione del rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, come previsto al punto 2.4. dell’accordo interconfederale e nell’ipotesi di approvazione di linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli. Sugli altri temi oggetto di approfondimento ed esame congiunto, potranno far segui-to valutazioni e proposte autonome o convergenti. Qualora sia stata acquisita una posizione comune, potranno essere individuati strumenti, contenuti e forme di inter-vento congiunto anche secondo lo schema dell’avviso comune da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni e degli Enti pubblici competenti. 1
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Dopo il primo anno di attività le parti potranno deliberare circa la pubblicazione di un Rapporto congiunto annuale sullo stato delle relazioni industriali e della gestione del fattore lavoro nell’industria e nei servizi, eventualmente da presentare in occasione di un apposito evento pubblico. Per le attività di approfondimento ed esame congiunto il Comitato potrà avvalersi del contributo di analisi e proposta di autorevoli esperti di economia, diritto del lavoro, relazioni industriali, sociologia. CONFINDUSTRIA (Emma Marcegaglia) CISL (Raffaele Bonanni) UIL (Luigi Angeletti) 2


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