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PAGHE: Rinvio per la denuncia di infortuni superiori a un giorno
(19/05/2009)
Il Ministero del Lavoro con circolare n .17 2009 stabilisce l’entrate in vigore della nuova comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto interministeriale di prossima emanazione .
Il nuovo adempimento che sarebbe entrato in vigore dal prossimo 16 Maggio disciplina gli obblighi di datore di lavoro e dirigente, stabilendo che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette alla tutela del Tu, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono (tra l’altro) «comunicare all’Inail o all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni».
Completano la disciplina delle nuove informazioni che dovranno essere comunicate i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell’articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l’Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l’altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell’Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del fenomeno infortunistico. Consulta la circolare qui
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