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Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri) deve soddisfare i requisiti di

SICUREZZA: DUVRI approfondimenti 1 (03/06/2009)

Duvri, un peso o un’opportunità?
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri) deve soddisfare i requisiti di legge, ma la sua redazione deve anche costituire una reale opportunità di miglioramento, portando benefici all’organizzazione sia del committente sia dell’appaltatore.
Le modalità di redazione e i contenuti del documento non possono prescindere dalle finalità del
documento stesso, che sono costituite da:
1) fornire dettagliate informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività svolte dagli appaltatori;
2) individuare i rischi correlati alle attività svolte dall’appaltatore suddivisi tra quelli propri di tale attività e quelli presenti nelle aree in cui l’appaltatore opera;
3) valutare i rischi a cui sono esposti il personale dell’impresa appaltatrice e del committente;
4) valutare la sovrapposizione di tali rischi, considerando che non tutti quelli a cui sono esposti gli addetti possono creare interferenza e che invece è possibile riscontrare attività che, combinate, causano ulteriori rischi di tipologie diverse;
5) individuare le attività preventive e protettive da mettere in atto sia prima dell’inizio dei lavori che durante lo svolgimento dei lavori stessi;
6) definire le attività di monitoraggio da attuare in entrambe le fasi e documentare i risultati di tali attività;
7) definire i criteri e le modalità di valutazione dell’appaltatore da parte del committente;
8) fornire all’appaltatore informazioni in merito all’organizzazione interna aziendale del committente.
I punti 1-2-8 rappresentano schematicamente le informazioni oggetto dell’adempimento previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 626/1994; i punti dal 3 al 7 soddisfano i requisiti previsti dal documento di valutazione dei rischi da interferenza.
L’attività complessiva, integrata con la verifica dell’idoneità tecnico professionale e con la valutazione preventiva dell’appaltatore da parte del committente, soddisfa i requisiti richiesti dalla Norma BS OHSAS 18001:2007 per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
Escludendo il caso di appalto di lavori, servizi e forniture nell’ambito pubblico, la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza può essere necessaria nei seguenti casi.
Caso A: affidamento di appalto costituito da un singolo lavoro o servizio a uno o più appaltatori
Questo caso comprende, per esempio, l’attività di manutenzione specifica di una macchina o di un impianto, l’installazione di macchinari o impianti, gli interventi nel settore dell’edilizia, l’affidamento di attività specifiche di processo a terzi all’interno del sito del committente, ecc.
In questo caso il committente redige un documento di valutazione specifico per l’intervento oggetto dell’appalto.

Caso B: aAffidamento di appalto per attività da ripetere periodicamente a un appaltatore.
Questo caso comprende, per esempio, le attività di pulizie industriali e non, la manutenzione programmata di macchinari (carri ponte, carrelli elevatori, attrezzature antincendio), i trasporti, ecc.
In questo caso il committente redige un documento di valutazione specifico per le attività, ricordando che è necessario verificare nel tempo l’eventuale probabile presenza di cambiamenti (nuovi processi, altri appaltatori presenti, nuovi rischi) che richiedono la revisione del documento.
Caso C: affidamento di appalto a un singolo appaltatore per attività costituite da interventi periodici non programmati diversi tra di loro, a volte non definibili in modo completo a priori.
Questo caso, per esempio, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti (elettrici, dell’aria compressa, di distribuzione del gas) e di macchinari.
In questo caso il committente redige un documento di valutazione generico, che deve essere integrato di volta in volta con gli analoghi documenti specifici. È auspicabile, per esempio, la redazione di bozze per i singoli interventi prevedibili al momento dell’affidamento dell’appalto, da completare soprattutto per quanto riguarda i rischi del committente.
In tutti i casi il documento di valutazione, previsto a carico del datore di lavoro del committente, deve essere redatto a seguito di incontro formalizzato tra i datori di lavoro (“… ivi compresi i sub-appaltatori…”) nel sito in cui verrà svolta l’attività.
Durante l’incontro dovranno essere definiti i contenuti dei punti 1-2-5-6-8, recependo dall’appaltatore i dati relativi ai punti 1 e 2, in modo che il committente possa svolgere l’attività di valutazione prevista nei punti 3-4-7.
Informazioni su CerTo
CerTo, organismo di certificazione torinese, fondato nel 1993, dall’intesa di prestigiose associazioni quali l’Unione industriale di Torino, l’Associazione aziende meccaniche e meccatroniche associate (Amma), l’Associazione nazionale fra le industrie automobilistiche (Anfia), l’Associazione italiana cultura qualità (Aicq) e la Commissione tecnica di unificazione nell’autoveicolo (Cuna). Da settembre 2006 CerTo fa parte del gruppo multinazionale Sai Global.
Con un network di oltre cento valutatori esperti, venticinque dipendenti diretti, una struttura che include due sedi sul territorio nazionale, un insediamento operativo in Tunisia e uno in Polonia, CerTo si trova oggi a essere leader italiano nel settore automotive nonché protagonista in molteplici settori merceologici. Tra i principali servizi offerti: certificazione di sistemi di Gestione qualità, ambiente, salute-sicurezza, etica e, tramite CerTo Training, formazione tecnica, con una particolare attenzione all’ambito dei Sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza.
Per informazioni: www.certo.it
Il prossimo articolo è previsto per il 10/06/2009

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