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SICUREZZA: DUVRI approfondimenti 2
(10/06/2009)
Duvri: solo adempimento legislativo o anche opportunità di miglioramento? L’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che nei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione (esclusi quelli di beni e servizi essenziali) “… devono essere specificatamente indicati a pena nullità … i costi relativi alla sicurezza del lavoro …”. Tali costi complessivi comprendono anche quelli specifici relativi agli interventi per la riduzione o l’eliminazione dei rischi da interferenza. Per il calcolo di tali costi si può far riferimento alle seguenti categorie: a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.); b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.); e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (lavori notturni); g) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento a una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Informazioni su CerTo CerTo, organismo di certificazione torinese, fondato nel 1993, dall’intesa di prestigiose associazioni quali l’Unione industriale di Torino, l’Associazione aziende meccaniche e meccatroniche associate (Amma), l’Associazione nazionale fra le industrie automobilistiche (Anfia), l’Associazione italiana cultura qualità (Aicq) e la Commissione tecnica di unificazione nell’autoveicolo (Cuna). Da settembre 2006 CerTo fa parte del gruppo multinazionale Sai Global. Con un network di oltre cento valutatori esperti, venticinque dipendenti diretti, una struttura che include due sedi sul territorio nazionale, un insediamento operativo in Tunisia e uno in Polonia, CerTo si trova oggi a essere leader italiano nel settore automotive nonché protagonista in molteplici settori merceologici. Tra i principali servizi offerti: certificazione di sistemi di Gestione qualità, ambiente, salute-sicurezza, etica e, tramite CerTo Training, formazione tecnica, con una particolare attenzione all’ambito dei Sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. Il prossimo articolo è previsto per il 18/06/2009
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