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A conclusione del presente articolo, riportiamo, sempre a cura dell’ing. Testa, alcuni riferimenti n

SICUREZZA: DUVRI approfondimenti 3 (18/06/2009)

Come nasce il Duvri?

A conclusione del presente articolo, riportiamo, sempre a cura dell’ing. Testa, alcuni riferimenti normativi e di prassi che hanno determinato la “nascita” del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
Articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:
“ il datore di lavoro … promuove la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.”
Articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123:
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’ articolo 7 e sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;
Articolo 7 capo VII del codice civile:
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Circolare 14 novembre 2007, n.24:
“Premesso che nell’ambito della nozione di “appalto” in considerazione delle finalità sopra evidenziate; non possono non rientrare anche le ipotesi di subappalto così come quelle di “fornitura e posa in opera di materiali”, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego comune di manodopera, si precisa che l’obbligo di pianificazione a carico del committente, trova applicazione in tutti gli appalti cosiddetti “interni”, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intera ciclo produttivo dell’azienda. [omissis]
Il documento di valutazione, inoltre, non può considerarsi un documento “statico” ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione effettuata prima dell’inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d’opera.”
Determinazione 5 marzo 2008:
“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).”
Articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
“2.Nell’ipotesi di cui al comma1, i datori di lavoro, ivi compresi gli subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3.Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze …”.

Il prossimo articolo è previsto per il 25/06/2009


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