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Nuovi chiarimenti arrivano dal Ministero del Lavoro sulla modalità di tenuta del

PAGHE: Chiarimenti dal Ministero del Lavoro su varie questioni (22/06/2009)

Nuovi chiarimenti arrivano dal Ministero del Lavoro sulla modalità di tenuta del Libro Unico.
Per quanto riguarda i vecchi libri obbligatori, il Ministero ha precisato che i libri matricola, paga e presenze non devono essere più utilizzati né aggiornati e devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima annotazione. Il Ministero ha fornito indicazioni sullo straordinario nel caso in cui i contratti collettivi ne prevedano il conteggio solo dopo il superamento dell’orario ordinario settimanale. Come in passato, lo straordinario deve essere valorizzato nel calendario presenze del LUL; rispetto al passato, però, è possibile identificare la prestazione ordinaria e straordinaria entro il 16 del mese successivo. Per i lavoratori esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 66/2003 (ad esempio le guardie giurate) il Ministero ha precisato che l’indicazione delle ore giornaliere lavorate, ordinarie e straordinarie, può essere sostituita con l’indicazione della presenza al lavoro mediante una causale univoca di presenza (es. “P”), oltre alla valorizzazione delle assenze. Infine, il Ministero ha fornito indicazioni sulla compilazione del LUL in occasione
di riposi settimanali: quelli di carattere particolare, quali ad esempio, il riposo compensativo ed il giorno di riposo in attività lavorativa con turni a scacchiera, devono essere sempre indicati nel calendario presenze del LUL. Invece, i giorni di riposo previsti da contratto non devono essere indicati in modo particolare nel calendario presenze del LUL. Pertanto, se un lavoratore lavora a tempo pieno dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere, il sabato e la domenica non devono essere segnati come giorni di riposo. Nel caso di part time verticale o misto, i giorni in cui da contratto non viene effettuata alcuna prestazione lavorativa non devono essere indicati in modo particolare.Se invece al rapporto sono applicate clausole flessibili od elastiche che rendono variabili i giorni di riposo, è necessario indicare la causale di assenza.
Relativamente alla CIGS con pagamento diretto da parte dell’Inps, il Ministero ha chiarito che i lavoratori in CIGS devono comunque essere iscritti nel LUL; nel calendario presenze deve essere annotata l’assenza e nel cedolino deve essere indicata espressamente la corresponsione dell’ammortizzatore da parte dell’Inps.

Fonte: Ministero del Lavoro


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