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In caso di riassunzione dello stesso lavoratore, in precedenza in forza con contratto a termine, con

PAGHE: Al lavoro intermittente non si applica la disciplina del contratto a termine (06/11/2009)

In caso di riassunzione dello stesso lavoratore, in precedenza in forza con contratto a termine, con contratto di lavoro intermittente, pur se svolto a tempo determinato, e viceversa, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo di intervallo previsto dal D.Lgs. 368/2001 tra un contratto a l’altro, in quanto al contratto intermittente non è applicabile la disciplina del contratto a termine essendo diversa la causa dei due contratti (circ. Min. Lavoro 4/2005).


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