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Il 4 novembre 2009 l'Assocarta e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fistel - Cisl, Slc - Cg

PAGHE: Cartai industria: rinnovato il ccnl (19/11/2009)

Il 4 novembre 2009 l’Assocarta e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fistel - Cisl, Slc - Cgil e Uilcom) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie di produzione cartaria e cartotecnica, scaduto il 30 giugno 2009. L’accordo ha durata triennale e prevede un aumento salariale di euro 95,00 (su livello C1 da riproporzionare) suddiviso in tre tranches: la prima di euro 30 da erogare unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2010, la seconda di euro 35 dal mese di gennaio 2011, la terza euro 30 da gennaio 2012.
A decorrere dal 2010 la retribuzione annua dei quadri non potrà essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%. In caso di retribuzioni inferiori la differenza deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione del mese di dicembre a titolo di importo annuo onnicomprensivo. A copertura del periodo di carenza contrattuale 1 luglio - 31 dicembre 2009, a tutti lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2009 devono essere erogati gli importi una tantum in due tranches, per il 62% con le competenze di dicembre 2009, per il restante 38% con le competenze di aprile 2010. Tali importi sono soggetti a riproporzionamento in virtù dl periodo di lavoro effettivamente prestato tra il mese di luglio e dicembre 2009, in caso di aspettativa, assenza facoltativa post-partum, Cig a 0 ore. L’una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del TFR.
A decorre dal 2011 viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a 250 euro per i tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1 gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di secondo livello e che nei precedenti quattro anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale e collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del c.c.n.l. L’importo non è computabile ai fini del TFR e in caso di risoluzione del rapporto è soggetto a riproporzionamento in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato.


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