MOMIS -  Servizi Integrati
|   home |   formazione del personale |   privacy |   portfolio Clienti
|   chi siamo   |   finanziamenti pubblici   |   news   |   link
|   servizi   |   servizi paghe   |   area riservata   |   come contattarci
momis s.r.l. info@momis.it Login    Password    
 
news
 
L'art. 5 della legge in commento provvede anche a rettificare il contenuto della tessera di riconosc

PAGHE: Nuova legge antimafia: Identificazione dei lavoratori (20/09/2010)

L’art. 5 della legge in commento provvede anche a rettificare il contenuto della tessera di riconoscimento degli addetti occupati nelle attività in regime di appalto e subappalto (competenze del datore di lavoro e del dirigente) prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), del Dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza). La predetta lettera u), obbliga il datore di lavoro (o il dirigente), nello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto (in tutti gli appalti pubblici e privati), di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento contenente, dal 7.9.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 136/2010), i seguenti dati:
- fotografia del lavoratore;
- generalità del lavoratore;
- generalità del datore di lavoro;
- la data di assunzione (nuovo dato);
- l’autorizzazione al subappalto (ovviamente, negli appalti diretti, tale dato non sarà presente) (nuovo dato).
L’art. 20 del Tu sicurezza stabilisce altresì che i lavoratori interessati devono obbligatoriamente esporre la citata tessera di riconoscimento. L’obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi (art. 21 Tu sicurezza) che esercitano direttamente la propria attività nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto e/o subappalto (vi devono provvedere per proprio conto). A seguito della modifica disposta dalla nuova legge antimafia detta tessera dei lavoratori autonomi deve contenere, oltre alla fotografia e alle proprie generalità, anche l’indicazione del committente. Con riferimento a quanto sopra esposto va rilevato che il legislatore ha rubricato l’art. 5 della legge 136 in commento come "Identificazione degli addetti di cantiere" rettificando però l’art. 18 del Tu sicurezza, che riguarda le attività in genere in regime di appalto e subappalto.
I predetti obblighi sono confermati anche nell’art. 26 del citato T.U. fra gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.
La norma, specifica, che regola il tesserino di riconoscimento nei cantieri edili (contenuto della tessera: generalità del lavoratore, identificazione dell’impresa, fotografia) è contenuta nell’art. 36-bis, comma 3, del Dl n. 223/2006, legge n. 248/2006 che peraltro, al comma 4, prevede che i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori (complesso aziendale; contano anche i collaboratori e gli associati in partecipazione) possono assolvere all’obbligo in questione mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Dpl (che non può essere rimosso dal luogo di lavoro), degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Del predetto obbligo risponde in solido il committente dell’opera. La modifica disposta dall’art. 5 sembrerebbe quindi essere riferita agli addetti occupati nelle attività in regime di appalto e subappalto, in genere, con esclusione dei cantieri edili (nonostante il titolo dato all’art. 5), in quanto la norma specifica riferita ai cantieri edili non è stata modificata (sulla diversa applicabilità delle norme - art. 6, legge n. 123/2007 ora T.U. sicurezza e art. 36-bis, Dl n. 223/2006 - si veda la circ. n. 24/2007 del Ministero del lavoro). La finalità della norma e il riferimento alla generalità degli appalti di cui all’art. 18, lett. u) del Tu sicurezza fanno comunque propendere per l’obbligo di applicabilità della stessa anche ai cantieri edili.


Richiedi maggiori informazioni news

Dì la tua su momis.it, area interattiva

Invia la notizia ad un amico

Iscriviti alla newsletter di momis.it



Archivio News
<<