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Contributi dal I° febbraio

Agevolazioni e contributi (16/02/2005)

Dal 1° febbraio sarà possibile presentare le nuove domande per la richiesta del bonus investimenti per le aree svantaggiate. Si tratta invero di una riapertura dei termini non particolarmente ricca sotto il profilo delle risorse messe a disposizione.
Con la Finanziaria per il 2005 è stato, infatti, definito un tetto massimo di spesa per tutti gli interventi che impattano sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate, fra cui rientra anche questo in discorso.

Obiettivi della norma
Favorire gli investimenti da parte delle imprese dislocate nelle zone ritenute di maggior svantaggio secondo la mappa definita dalla Commissione Europea.

Soggetti beneficiari
Sono ammesse le imprese che operano nei seguenti settori: manifatturiero, estrattivo, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, vapore e acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
A livello dimensionale possono accedere le imprese, che secondo i parametri UE entrati in vigore il 1° gennaio 2005, possono essere classificate tra le imprese di piccola, media e grande dimensione.

Non sono invece ammessi
i titolari di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Sotto il profilo della dislocazione territoriale, possono accedere all’agevolazione le imprese che intendano effettuare nuovi investimenti nelle aree identificate come destinatarie degli aiuti a finalità regionale e rientranti nelle deroghe dell’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, mentre ne sono escluse (a differenza dei previgenti bandi) le aree “cuscinetto” che non rientrano più né nell’obiettivo 1, né nelle zone ex art. 87.3.c del Trattato.

Tipologia di investimenti ammissibili e spese ammissibili
La domanda può essere presentata a fronte di spese relative a beni materiali, inclusi gli immobili, nonché immateriali, rientranti rispettivamente nell’ambito di applicazione degli articoli 102 e 103 del TUIR, purché risultino essere di nuova costruzione, siano strumentali per lo svolgimento dell’attività dell’impresa, e vengano impiegati stabilmente nell’unità produttiva interessata all’investimento.
Non sono invece ammessi gli acquisti di mobili e macchine ordinarie d’ufficio.
Sono ammessi gli acquisti effettuati in via diretta oppure a titolo derivativo, attivando contratti di locazione finanziaria, appalto o realizzati in economia.
Laddove vi fosse un responso positivo, l’impresa richiedente si impegnerà ad avviare l’investimento entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Tipologia ed entità del contributo
Il contributo riconosciuto consiste in un credito d’imposta, calcolato in funzione degli investimenti realizzati, nonché dell’area in cui viene effettuato l’investimento e delle dimensioni aziendali. La tabella di seguito proposta sintetizza le percentuali massime di contributo riconoscibili in funzione di questi ultimi due parametri e da applicare all’importo delle spese ammissibili.

ZONA GEOGRAFICA

DIMENSIONI AZIENDALI (*)

Grande Impresa

PMI

Calabria

42,50%

42,50% + 12,75%

Basilicata

29,75%

29,75% + 12,75%

Campania

29,75%

29,75% + 12,75%

Puglia

29,75%

29,75% + 12,75%

Sardegna

29,75%

29,75% + 12,75%

Molise

20%

20% + 10%

Abruzzo

20%

20% + 10%

Aree del Centro Nord

8%

8% +10% per le piccole imprese

8% + 6% per le medie imprese

(*)   da calcolarsi in funzione dei nuovi parametri definiti dalla Commissione Europea con propria Raccomandazione C (2003) 1422 del 6 maggio 2003.

Presentazione della domanda                                                                                                     ¸
La procedura (a sportello) viene attivata mediante trasmissione in via telematica di apposita istanza al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dello specifico software messo a disposizione dal Ministero stesso.
Una volta trasmessa la domanda (a partire dal 1° febbraio 2005), l’Agenzia delle Entrate fornirà risposta entro i trenta giorni successivi segnalando se la domanda è stata accettata oppure è stata respinta e per quale motivo.



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