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PRIVACY: Scuola
(03/05/2005)
Il Garante blocca la pubblicazione di una tesi di laurea perché i dati erano stai raccolti in modo illecito
Bloccati dal Garante per trattamento illecito di dati personali alcuni risultati di una ricerca universitaria, svolta in una scuola elementare e riportati in una tesi di laurea in via di pubblicazione. Gli alunni, e di conseguenza i genitori, non erano stati informati né degli scopi dell’iniziativa, né del fatto che la loro partecipazione era facoltativa e non obbligatoria.
Il provvedimento di blocco adottato alcune settimane or sono dall’Autorità (della quale è stato di recente nominato presidente Francesco Pizzetti) riguarda le informazioni personali, in alcuni casi anche sensibili, raccolte tramite questionari sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca, con esclusione dei dati aggregati e anonimi. A seguito del provvedimento l’Università, titolare della ricerca, non ha potuto utilizzare più queste informazioni dovendo limitarsi alla sola conservazione.
La vicenda ha inizio quando i genitori di un alunno delle scuole elementari hanno saputo che il figlio di sette anni ha partecipato, a loro insaputa, ad una ricerca sulla rappresentazione sociale del maltrattamento infantile. La rilevazione, autorizzata dal dirigente dell’istituto scolastico, ha coinvolto gli alunni di alcune classi elementari ai quali una laureanda ha sottoposto questionari a risposta multipla e vignette. La ricerca ha comportato il trattamento di diverse informazioni (sesso, età, classe e scuola frequentata, mese ed anno di nascita) e pur non comprendendo il nome e il cognome degli alunni che vi hanno preso parte, permette, visto il ristretto ambito di indagine e grazie alla loro interazione, una agevole identificazione. Diversi minori, inoltre, hanno inserito la data di nascita completa (giorno, mese ed anno) rendendo ancora più semplice la loro identificabilità. Alcune delle informazioni richieste, infine, erano riconducibili alla nozione di dato sensibile in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei genitori.
Procedura illegittima e possibile violazione della privacy secondo i genitori dell’alunno, i quali si sono correttamente rivolti all’Università, lamentando anzitutto di non essere stati informati della ricerca e di non aver manifestato il loro consenso alla partecipazione, chiedendo poi di accedere ai dati personali contenuti nei questionari compilati dal figlio e opponendosi infine al loro ulteriore trattamento. Insoddisfatti della risposta ricevuta hanno presentato ricorso al Garante.
Dal canto suo l’università, nel sostenere legittimità del proprio operato, ha dichiarato di non poter consentire l’accesso dei genitori ai questionari del figlio non conoscendo i dati anagrafici dei minori sottoposti alle prove. Il trattamento dei dati personali poi, secondo l’ente, era avvenuto nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e solo dopo il consenso del dirigente scolastico.
Il Garante ha invece ritenuto illecito il trattamento dei dati personali e, a tutela dei soggetti coinvolti, ne ha disposto il blocco. Per poter svolgere legittimamente la rilevazione, infatti, l’università, operando per finalità di ricerca, avrebbe dovuto informare correttamente i genitori degli scopi dell’iniziativa e del fatto che la partecipazione dei bambini era non obbligatoria, ma volontaria. L’università ha quindi posto in essere un trattamento illecito di dati personali e per questo motivo le informazioni raccolte non sono utilizzabili. (Fonte www.garanteprivacy.it)
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