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Sanare irregolaritą

PRIVACY: Nuove opportunitą per regolarizzare i ricorsi (05/04/2005)

Con un provvedimento generale il Garante ha determinato, come disposto dal Codice, alcune ipotesi in cui è possibile regolarizzare i ricorsi irregolari, privi di elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.). Il cittadino potrà così evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e nell’onere di dover necessariamente ripresentare poi un nuovo ricorso, potendo invece integrare quello irregolare. A differenza dei più numerosi reclami e segnalazioni, (vedi www.garanteprivacy.it., "quesiti più frequenti-come rivolgersi al Garante"), il ricorso resta presentabile, seguendo le formalità previste dalla normativa, solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione.

Queste, in sintesi, le ipotesi di regolarizzazione (deliberazione 23 dicembre 2004 in Gazzetta ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005). Potrà essere ad esempio "sanato" il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un’altra persona fisica o giuridica, o trasmesso all’Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso l’Ufficio). Sanabili anche gli errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali. Sarà altresì possibile integrare il ricorso con la data della richiesta, necessariamente rivolta in prima battuta al titolare del trattamento o indicare i gravi motivi d’urgenza per i quali non si è potuta presentare. Regolarizzabile anche la sottoscrizione del ricorso, che deve essere autenticata a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati. Il ricorrente poi, che abbia omesso di allegare copia dell’istanza rivolta al titolare o dell’eventuale procura conferita all’avvocato potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come in passato, l’Autorità si è riservata, infine, la possibilità di individuare altri casi di regolarizzazione, anche alla luce delle ulteriori esperienze acquisite in fase di futura applicazione del Codice.

(Fonte www.garanteprivacy.it)




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