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PRIVACY: Sieropositivi
(22/04/2005)
Gli articoli di stampa riguardanti persone sieropositive devono rispettare particolari garanzie volte a prevenire l’ingiustificata diffusione di dati personali, come quelli relativi alle foto degli interessati. Anche in caso di diffusione di dati a margine di fatti all’attenzione della magistratura penale, qualora sussista la necessità di "allertare" persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi, le forze di polizia devono adottare modalità rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati.
Intervenendo a seguito di una segnalazione della Lila (Lega italiana per la lotta contro l’Aids), l’Ufficio del Garante ha invitato l’editore di un quotidiano a non pubblicare più, spontaneamente, la foto che ritraeva un giovane sieropositivo arrestato per altri fatti, ma sottoposto ad indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne. Il quotidiano ha aderito spontaneamente alla richiesta dell’Autorità ed ha interrotto l’ulteriore diffusione dell’immagine.
Ribadendo quanto già affermato a suo tempo per un caso analogo, l’Autorità ha richiamato l’attenzione sul fatto che la pubblicazione di foto riguardanti persone affette da virus Hiv può, in casi del genere, violare i principi sanciti dalla disciplina sulla protezione dei dati e dal codice di deontologia per l’attività giornalistica.
In particolare, l’Ufficio del Garante ha ricordato che si possono individuare modalità di informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e delle generalità dell’interessato, fornendo, cioè, elementi di informazione indiretti che permettano di raggiungere egualmente lo scopo di informativa prefissato (i luoghi frequentati, il periodo temporale di riferimento). In tal modo, è ugualmente possibile mettere in guardia persone che avrebbero potuto avere contatti con l’interessato (mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni più dettagliate attraverso numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l’esposizione della persona sieropositiva ad una sproporzionata evidenza della propria immagine sui mezzi di informazione.
L’Autorità ha anche ricordato come la necessità di assicurare la doverosa tutela della dignità e della riservatezza alle persone sieropositive e l’obbligo di astenersi dalla diffusione di dati personali ed immagini da parte delle forze di polizia, siano stati oggetto di due circolari del Ministero dell’interno (27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999) e di una circolare del Comando generale della Guardia di finanza (19 gennaio 2004).
La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, dell’11 gennaio 2005, riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa tenute da organi inquirenti, ha confermato inoltre il quadro di rigorose garanzie previste nella normativa italiana. (Fonte www.garanteprivacy.it)
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