Il 9 luglio il ministro del Welfare, Sacconi, ha firmato e trasmesso alla Corte dei conti il decreto attuativo del libro unico del lavoro che abroga nell’immediato il libro matricola ed il registro di impresa. Il passaggio al libro unico sarà soft, in quanto il decreto attuativo prevede che le aziende continuino a tenere fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008 il libro paga nelle sezioni paga e presenze, il registro dei lavoranti ed il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio con le regole attuali.
I Consulenti del lavoro (e soggetti art.1 legge 12/79) possono conservare, in alternativa al datore, il registro presso i propri studi. In tal caso devono ottenere delega dal datore, inviate all’Inail la prima richiesta di autorizzazione e comunicare le variazioni entro 30 giorni. Il libro unico dovrà essere conservato presso la sede legale del datore o presso lo studio del Consulente del lavoro per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. In caso di verifica sarà possibile esibire il documento anche via fax o posta elettronica.
Abrogazione immediata per il libro matricola e il registro di impresa, mentre per istituire il libro unico del lavoro ci sarà tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008. La tempistica della rivoluzione decisa con la «manovra d’estate» (articolo 39 del decreto legge 112/08) è stata fissata dal decreto attuativo firmato ieri dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il decreto ministeriale prevede per le aziende un passaggio soft al libro unico di lavoro, che poi dovrà essere obbligatoriamente conservato – precisa il provvedimento – per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
Sino alla fine di quest’anno i datori di lavoro continueranno a tenere con le regole attuali il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio. Una volta istituito, poi, non sarà necessario conservare il libro unico del lavoro sul luogo dove si svolge l’attività lavorativa, come era per il libro di paga e di matricola. Il nuovo libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati oppure presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, sulla base e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Resta, però, l’obbligo di vidimazione, che potrà essere eseguito adottando uno dei sistemi già usati, quali la numerazione e la vidimazione da parte dell’Inail o di un soggetto autorizzato, la stampa laser con autorizzazione preventiva dell’Inail, o la conservazione su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o a elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche l’inalterabilità e l’integrità dei dati contenuti nei supporti. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti indicati all’articolo 1, commi 1 e 4 della legge 12/1979 potranno essere autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro, purché in possesso della delega da parte dei datori di lavoro assistiti e a condizione di trasmettere all’Inail l’elenco delle aziende assistite e le relative variazioni.
In caso di accesso ispettivo nei luoghi di lavoro il libro unico potrà essere esibito anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro o dal professionista che lo detiene, entro i termini assegnati qualora si tratti di attività mobili o itineranti. Il decreto ministeriale in attesa della registrazione della Corte dei conti detta, poi, le coordinate per l’applicazione delle sanzioni maggiorate (da 500 a 3mila euro, invece di 150 e 1.500) per l’omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico, previste dall’articolo 39, comma 7 del decreto legge 112/08 nel caso in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. Il provvedimento attuativo precisa che nel computo entrano i lavoratori subordinati (a prescindere dall’orario di lavoro), i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione. Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale, infine, le disposizioni normative relative ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibili.
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