Argomento del corso e fonti normativa
Il D. Lgs. 626/94 all’art. 12 indica nel datore di lavoro il soggetto che deve: “organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”. Agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto si prescrive l’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, compresa la prevenzione incendi. Il D.M. del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” fornisce delle linee guida generali per le attività produttive, che vengono classificate sulla base del livello di rischio in tre categorie: rischio basso: attività dove si utilizzano sostanze scarsamente infiammabili, con scarsa probabilità di innesco e di propagazione delle fiamme; rischio medio: sono in generale e a titolo di esempio tutte le attività comprese nell’elenco del D.M. del 16 febbraio 1982 e per le quali è prescritto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei VVF; rischio elevato: attività ad elevato rischio di incendio e/o esplosione, quali fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili ecc.
Per quanto riguarda le attività a rischio d’incendio basso, il corso di formazione previsto dal D.M. del 10 marzo 1998 ha durata di 4 ore ed ha come finalità l’istruzione dei lavoratori circa le dinamiche fondamentali che provocano l’innesco e lo sviluppo di un incendio, le misure di prevenzione da adottare per limitarne la probabilità e i comportamenti da tenere in caso di allarme.
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